Cedolare secca: prossima scadenza il 16 giugno 2015

Martedì 16 giugno 2015 è l’ultimo giorno utile per i proprietari di immobili non solo per pagare l’acconto IMU e Tasi dovuto per quest’anno, ma anche l’imposta sostitutiva della cedolare secca per chi ha immobili in affitto ed ha esercitato questa opzione.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/06/2015 Aggiornato il 09/06/2015
Cedolare secca: prossima scadenza il 16 giugno 2015

Il 16 giugno 2015, oltre alla prima rata dell’IMU e della tasi è l’ultimo giorno utile anche per versare l’imposta sostitutiva della cedolare secca sugli affitti. Chi è proprietario di un immobile e lo concede in locazione ad uso abitativo può beneficiare di un regime fiscale di favore, optando per la cosiddetta cedolare secca. In sostanza si paga un’imposta unica che sostituisce l’Irpef e non sono più dovute né l’imposta di registro, né quella di bollo, che generalmente sono dovute per registrare il contratto di locazione (ma anche in caso di risoluzione e proroga). Se da una parte il proprietario dell’immobile concesso in locazione, optando per la cedolare beneficia di un regime fiscale di vantaggio, dall’altro dovrà rinunciare a chiedere al conduttore l’aggiornamento del canone di affitto, in seguito alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

L’imposta sostitutiva della cedolare secca può avere diverse aliquote: al 21% sul canone annuo stabilito dalle parti per tutti i contratti di locazione, al 10% dal 2014 al 2017 (dal 2018 ritorna al 15%) sul canone di locazione concordato relativo ad abitazioni ubicate nei Comuni con limitate disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe.
Beneficiano dell’aliquota ridotta al 10% anche i proprietari di immobili concessi in locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Il 16 giugno 2015 è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto del 2015 e il saldo del 2014. L’acconto infatti, la cui misura è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, può essere pagato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre (se l’importo è inferiore a 257,52 euro) ovvero in due rate, di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 30 novembre. Il 16 giugno 2015 scade anche il termine per pagare il saldo dovuto del 2014 (si può pagare anche entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%).

Per il pagamento si deve usare il modello F24 in cui indicare i codici tributo:
“1840” – per l’acconto prima rata (16 giugno)
“1841” – per l’acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
“1842” – per il saldo.
Questi codici vanno inseriti nella “Sezione Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nella colonna “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento (2014 per il saldo o 2015 per la prima rata in scadenza il 16 giugno). Se si paga una rata, va compilata anche la colonna “rateazione” dove va riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (01 per la prima rata ad esempio) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (02 in caso di due rate). Se si paga in un’unica soluzione, a saldo, occorre scrivere “0101”.

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