Riduzione dell’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato dal 15 al 10% con il nuovo Piano casa del Governo, il cui obiettivo è quello di rilanciare il mercato degli affitti, soprattutto per quella fascia di popolazione che si trova in difficoltà economiche. La cedolare secca sugli affitti è un’imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni.
Optando per il regime della cedolare secca sulle locazioni, si paga l’imposta sostituiva con una certa aliquota rapportata all’importo del canone annuo di locazione, l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti, l’imposta di registro e l’imposta di bollo alla registrazione, l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione e l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto. L’opzione alla cedolare secca può essere esercitata dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate, e sono escluse le attività di impresa o di arti e professioni.
Le varie riduzioni d’aliquota nel tempo
L’importo della cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti che viene ridotta al 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). Il decreto legge n. 102 del 2013 ha ridotto poi dal 19 al 15% l’aliquota per la cedolare secca su affitti a canone concordato con effetti a decorrere già dal 2013.
Ora il Piano casa 2014 del Governo Renzi prevede un ulteriore taglio dell’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato, dall’attuale 15 al 10%.
A beneficiare del taglio dell’aliquota sono i proprietari di immobili dati in locazione ubicati in un dei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”, individuati nell’elenco ufficiale stilato e aggiornato dal Cipe e per cui è stato stipulato un contratto a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, con durata di tre anni prorogabili di altri due (formula “3+2”) e con un canone mensile compreso tra un minimo e un massimo individuati da appositi accordi territoriali stipulati tra sindacati degli inquilini e associazioni di proprietari.
La riduzione è in vigore già dal 1 gennaio 2014 e si applica fino al 2017. Ma per i contratti già in corso cosa succederà? Ci sono particolari adempimenti da effettuare? Se abbiamo detto che l’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato si applica dal 1 gennaio di quest’anno, significa che è automatica per i proprietari di immobili dati in locazione che hanno già optato per il regime della cedolare. Ciò comporta che l’aliquota al 10% si applica sui contratti di locazione a canone concordato in maniera automatica dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, anche ai contratti già iniziati senza dover effettuare alcun adempimento.
Per i proprietari di immobili che hanno stipulato un contratto di locazione a canone concordato, ma non hanno optato per il regime della cedolare secca invece, possono farlo entro la scadenza del pagamento annuale dell’imposta di registro, usando il modello 69 (in vigore al 31 marzo dell’anno prossimo) o il nuovo modello RLI, fruendo così dell’aliquota ridotta al 10 per cento. L’opzione fatta dal locatore, si ricorda, deve essere sempre portata a conoscenza del conduttore tramite raccomandata A/R.