Scade il 30 aprile 2014 il termine per l’invio della domanda di esonero dal pagamento del canone rai. Ecco chi può fare richiesta e come inoltrare la domanda. Il canone Rai, l’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo che deve essere pagata indipendentemente dall’utilizzo o meno della televisione, è dovuta da chiunque possegga un televisore. Alcuni soggetti però sono esonerati. Questi soggetti sono gli ultra 75enni che devono avere questi requisiti: non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di reddito proprio; possedere un reddito non superiore a 6.713,98 euro annui, unitamente a quello del coniuge convivente, che corrisponde a 516, 46 euro per 13 mensilità. Per ottenere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, deve essere presentata, entro il 30 aprile 2014, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando una copia del proprio documento di identità, con cui viene attestato il possesso dei requisiti per poter fruire dell’esonero. La scadenza del 30 aprile è riservata a coloro che chiedono l’esenzione per la prima volta. Se rimangono inalterati i requisiti per fruire dell’esonero (quindi il reddito non supera i 6.713,98 euro anni), non occorre presentare una nuova richiesta, ma vale quella presentata precedentemente. La richiesta di esonero va consegnata direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino.
Canone Rai dichiarazione sostitutiva esonero