Bonus mobili verso la proroga al 31 dicembre 2015

Cucine, letti, divani, armadi, elettrodomestici... potranno forse essere acquistati fino al 31 dicembre 2015 fruendo del bonus mobili, grazie alla nuova legge di stabilità. Ecco alcune utili informazioni.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 04/11/2014 Aggiornato il 04/11/2014
Bonus mobili verso la proroga al 31 dicembre 2015

In dirittura d’arrivo la nuova legge di Stabilità 2015 che tra le varie misure prevede la proroga degli sconti fiscali per interventi sulla casa, nonché del bonus mobili fino al 31 dicembre 2015. Così chi ristruttura casa e acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di rinnovo potrebbe godere anche il prossimo anno, secondo quanto riportato nel disegno di legge al vaglio del Parlamento, non solo della detrazione Irpef al 50% proprio per lavori di ristrutturazione sullo stesso immobile, ma anche dell’agevolazione, sempre al 50% per gli acquisti di cucine, lavatrici, letti & Co.

Per sciogliere dubbi e varie perplessità, l’Aires, l’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, fornisce una serie di chiarimenti e informazioni utili per orientarsi nella giungla normativa.

In primo luogo si deve precisare che gli elettrodomestici o i mobili acquistati, ai fini del bonus, devono essere utilizzati per immobili i cui lavori di ristrutturazione siano cominciati a decorrere dal 26 Giugno 2012 (e siano ancora in corso). I lavori di ristrutturazione da cui scaturisce il bonus sono quelli previsti dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 TUIR (intervento di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali, lavori di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile).

Molte di queste opere comunque non necessitano di venire comunicate alle autorità competenti, come il Comune, tramite la cosiddetta SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori).

Il bonus è collegato solamente alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, e non a quelle previste per il risparmio energetico. Così ad esempio chi sostituisce gli infissi di casa, non può fruire del bonus mobili, perché il primo è un intervento di riqualificazione energetica dell’immobile e non di ristrutturazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ( al 31 dicembre 2015 secondo la legge di stabilità). Così chi ha cominciato i lavori di ristrutturazione ad ottobre del 2012 ad esempio e non sono ancora conclusi, se ora acquista una cucina, può fruire del bonus mobili se l’acquisto è effettuato entro il 31 dicembre 2014 (31 dicembre 2015 con la nuova legge di stabilità).

Sono acquistabili con il bonus cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per quanto riguarda cappe e piani cottura (elettrici, a gas, a induzione) per cui non è prevista l’etichetta energetica, essi sono comunque da ritenersi inclusi tra gli elettrodomestici oggetto del bonus.

Possono usufruire della detrazione i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/ personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Così nel caso in cui si affitta un appartamento e le spese di ristrutturazione siano sostenute dall’affittuario, il bonus spetta a chi abbia sostenuto effettivamente le spese, quindi l’inquilino.

Inoltre, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

In relazione proprio ai pagamenti, per avere il bonus, i mobili e gli elettrodomestici devono essere pagati con strumenti tracciabili, come bonifico bancario o postale, carta di credito, bancomat e mai in contanti o assegni. Questo perché la ricevuta del bonifico o la copia dell’estratto mensile relativo alla carta utilizzata dovrà essere allegata ai documenti da consegnare per la denuncia dei redditi. In ogni caso farà fede la data dell’avvenuta transazione e non quella di effettivo addebito in conto corrente. La spesa infatti è detraibile al 50% e viene ripartita in 10 rate di uguale importo sull’Irpef (quindi in dieci anni) in sede di dichiarazione dei redditi.

 

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