Superbonus: e se poi non se ne può usufuire?

Se, per esempio, al termine dei lavori di efficientamento energetico in un condominio per cui si pensava di avvalersi del Superbonus al 110% non si ottiene il doppio salto di classe ipotizzato, che succede? Ci si può rivalere su chi ha mal eseguito i lavori o mal calcolato il doppio salto?

Avvocato Matteo Rezzonico
A cura di Avvocato Matteo Rezzonico
Pubblicato il 31/07/2021 Aggiornato il 31/07/2021
superbonus

Il Superbonus è un incentivo fiscale senza precedenti, che prevede una maxi detrazione pari al 110% relativamente a interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nei condomini, il bonus è particolarmente attraente perché – almeno in teoria – non prevede alcun esborso da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. Sempre a condizione, però, che al termine dei lavori si sia ottenuto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, un requisito essenziale che va dimostrato attraverso la presentazione di un Ape (Attestato di prestazione energetica), redatto prima e dopo l’intervento e rilasciato da un tecnico abilitato.

Cosa succede però nel caso in cui una volta terminati i lavori non si raggiungono i risultati preventivati e, di conseguenza, non esistano più i presupposti per accedere all’incentivo?

I condòmini potrebbero sì “ripiegare” sulle altre agevolazioni fiscali previste dal Governo, ma nessuna è conveniente come il Superbonus. E comunque, bisognerebbe sborsare del denaro. In casi simili, i condòmini possono però rivalersi su chi ha causato il danno: l’impresa a cui sono stati affidati i lavori, i professionisti che hanno redatto le certificazioni ecc.

Con la Circolare n. 24 del 8 agosto 2020 dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 46 1997, n. 471. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi».

Chi rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli, inoltre, è soggetto a sanzioni civili e penali. In particolare, il responsabile può pagare una sanzione amministrativa compresa tra i 2 mila e i 15 mila euro per ogni attestazione mendace, mentre sotto il profilo penale potrebbe rispondere del reato di falsità ideologica. Visti i rischi, i tecnici che rilasciano le certificazioni sono tenuti a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, con un massimale che tenga conto del numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non inferiore a 500 mila euro.

Scarica qui la Guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate

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