APE (prima e dopo) per dimostrare il miglioramento di due classi per il Superbonus

Nel Superbonus 110%, è cruciale l'APE, l'attestato di prestazione energetica, che deve dimostrare il doppio salto di classe di efficienza.

Monica Mattiacci
A cura di Monica Mattiacci
Pubblicato il 15/08/2021 Aggiornato il 26/08/2021
lavori superbonus condominio

Tanti i dubbi dei lettori in relazione al Superbonus, alcuni dei quali si possono sciogliere consultando il sito dell’Enea, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. Ve ne riportiamo uno (pubblicazione ottobre 2020) con risposta condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

Per fruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% la normativa richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Ma con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

Anche nel caso di edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche per le detrazioni fiscali del 110% nell’APE post operam sono quelli presenti nella situazione ante intervento, così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, che non necessitano di deposito nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici (come invece richiedono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post intervento, prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale).

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento?

L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

 

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