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In cosa consiste, come e chi può fruirne e tutta una serie di risposte alle domande più frequenti: è disponibile on line la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega il Superbonus al 110%, la maxi detrazione prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Si può scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui si effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa che effettuerà lo sconto, acquisirà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura.
La guida fornisce proprio indicazioni sulla possibilità introdotta dal Decreto Rilancio di cedere la detrazione fiscale al 110% e di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente. A tal proposito però gli artigiani hanno lamentato che la cessione del credito non è a costo zero e non tutti possono permetterselo. Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) spiega come lo sconto in fattura a tutti i tipi di intervento rischia di mettere fuori dal mercato artigiani e piccole e medie imprese che non possono anticipare ai clienti il beneficio fiscale.
Superbonus al 110%: gli interventi trainanti
Entrando nei dettagli, il superbonus è una detrazione fiscale con aliquota massima al 110%, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi. In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su:
- parti comuni di edifici,
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari
- singole unità immobiliari.
Il superbonus non può essere chiesto per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
La maxi detrazione è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi detti “trainanti”:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno ( i materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017). Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE. Per tali interventi, la detrazione fiscale è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi antisismici.
Gli interventi aggiuntivi
Il Superbonus al 110% spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.
In particolare, qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation,), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati.
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, nonché gli interventi aggiuntivi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Le alternative alla detrazione al 110%
Il Decreto Rilancio inoltre prevede la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti come istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Cessione credito e sconto in fattura: ecco per quali interventi
L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, oltre che per il superbonus al 110%, viene estesa anche in relazione alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di;
- ristrutturazione effettuati sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Gli adempimenti richiesti
Per avere il superbonus è necessario rispettare alcuni adempimenti. In particolare, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, inoltre è necessario richiedere per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per gli interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve poi essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).