Ristrutturazione: guida completa sulla detrazione Irpef al 50%

Fino alla fine dell'anno, salvo eventuali proroghe, si può fruire della detrazione fiscale al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per lavori di ristrutturazione.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 10/09/2020 Aggiornato il 14/09/2020
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Per chi volesse ristrutturare casa, fino al 31 dicembre 2020 si potrà fruire della detrazione Irpef al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Dal 2021, a meno di eventuali proroghe, la detrazione verrà abbassata al 36% con limite massimo di spesa di 48mila euro. La detrazione deve essere indicata nella denuncia dei redditi e spalmata in 10 anni.

Detrazione per ristrutturazione: chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione fiscale al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta quindi ai:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

I lavori ammessi all’agevolazione

I lavori per i quali è ammessa la detrazione fiscale per ristrutturazione sono quelli di:

  • manutenzione ordinaria intesi come “quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.” Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. I lavori di manutenzione ordinaria permettono di fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% fino al 31 dicembre 2020 e con importo massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, se  realizzati su parti comuni di edifici residenziali o se rientrano in un intervento globale di ristrutturazione nel caso di singoli appartamenti. Così la tinteggiatura pareti e soffitti o la sostituzione di pavimenti, nonché il rifacimento di intonaci, sono lavori di manutenzione ordinaria che danno diritto al bonus del 50% se realizzati sulle parti comuni del condominio o se inseriti all’interno di una ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti. 
  • Manutenzione straordinaria come ad esempio realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari; rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici; rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali; realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; apertura di nuove porte o finestre verso l’esterno eccc. Tali lavori permettono di godere della detrazione epr ristrutturazione sia se realizzati su parti comuni di condominio sia su singoli appartamenti. 
  • lavori finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;  apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;  porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;  apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento;  fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, l’agevolazione compete per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.

Come pagare i lavori

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Può accadere che si compili in maniera errata il bonifico ad esempio si sbaglia ad indicare la normativa di riferimento, confondendo quella prevista per gli interventi di ristrutturazione con quella per gli interventi di risparmio energetico. Cosa fare? In tal caso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non sussiste alcun problema purchè sia un errore che non pregiudichi da parte della banca o dell’ufficio postale presso cui si paga il bonifico, l’applicazione della ritenuta fiscale e si comprenda chiaramente la motivazione per cui è stato effettuato il pagamento. Se si sbaglia il codice fiscale del beneficiario del pagamento invece, l’unica possibilità prevista è richiedere la restituzione dell’importo ed emettere un nuovo bonifico.

Il trasferimento della detrazione 

La detrazione per ristrutturazione è fruibile in dieci quote annuali di pari importo, ma può anche accadere il decesso, in questo lasso di tempo, del titolare dell’immobile. Per capire cosa succede in questi casi viene in aiuto la Legge (art. 16-bis del TUIR) che prevede, in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, il trasferimento della detrazione non fruita, in tutto in parte, dal soggetto deceduto ai suoi eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in comodato o in locazione l’immobile, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue della detrazione, al termine del contratto di locazione o di comodato, quando riprenderà la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto
prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In sostanza, in caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

L’IVA sui lavori di ristrutturazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta ma occorre fare una distinzione preliminare tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

-manutenzione ordinaria e straordinaria: sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. I beni significativi sono quelli elencati nel Dm 29 dicembre 1999 e sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza.

In merito a tali beni significativi, l’aliquota agevolata si applica, come detto, soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Facendo un esempio: per il rifacimento del bagno il costo totale è di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari. La manodopera è soggetta ad aliquota al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

L’aliquota Iva al 10% non si applica ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio e alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione: per tale tipologia di lavori, si prevede sempre l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% sia sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro,  risanamento conservativo e  ristrutturazione, sia per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi. Inoltre l’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

 

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