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Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli, dalle scale, alle porte strette, che non permettono la completa mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.
I contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche in casa hanno a disposizione diverse tipologie di agevolazioni, dalla detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia a quella al 75% fino al Superbonus. Vediamo nel dettaglio quali sono e le condizioni per fruirne.
Barriere architettoniche: la detrazione per ristrutturazione edilizia al 50% o 36%
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.
Nella categoria degli interventi agevolati troviamo:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Così, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione e/o la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per quanto riguarda le regole per fruire della detrazione, valgono le stesse previste per la classica agevolazione per ristrutturazione. Quindi lavori pagati con bonifico parlante, contenente i dati del beneficiario, codice fiscale e causale ad hoc.
Ricevuta bonifico e fatture devono poi essere conservati ed esibiti in caso di controlli. La detrazione si spalma in dieci quote annuali di pari importo e si ottiene direttamente della dichiarazione dei redditi.
Bonus al 75% fino al 31 dicembre 2025
Fino al 31 dicembre 2025 è in vigore una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione, da ottenere con la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Cessione del credito o sconto in fattura per il bonus al 75%
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura tranne per i lavori già avviati e anche per una serie di interventi tra cui quelli di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%
In alternativa alla detrazione al 75%, quindi i contribuenti possono optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Superbonus per eliminazione barriere architettoniche come intervento trainato
Le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, possono rientrare anche come interventi “trainati” di quelli per i quali si usufruisce del “Superbonus” al 90%.
Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a “trainanti” di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti).
Dal 1° giugno 2021, i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nel caso in cui vengano effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” antisismici. Per usufruire del Superbonus, tuttavia, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.