Ecobonus 2024: detrazione 50-65-70% per lavori di risparmio energetico

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà fruire della detrazione fiscale al 50-65%, e in alcuni casi anche al 70%, eseguendo lavori tesi al risparmio energetico degli immobili. Ecco le informazioni più importanti.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 17/01/2024 Aggiornato il 06/02/2024
Ecobonus 2024: detrazione 50-65-70% per lavori di risparmio energetico

Finestre, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, generatori d’aria calda a condensazione e pompa di calore sono i lavori che è possibile realizzare fruendo dell’ecobonus al 50 e al 65%, a seconda degli interventi, e anche in alcuni casi specifici al 70%, fino al 31 dicembre 2024. Facciamo il punto sull’ecobonus.

Tra i vari bonus casa previsti per migliorare l’efficienza del proprio immobile l’ecobonus offre la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef o dall’Ires una serie di spese sostenute in relazione ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Come funziona l’ecobonus?

In sostanza eseguendo una serie di lavori sul proprio immobile, finalizzati al risparmio energetico, si possono scaricare nella denuncia dei redditi le spese sostenute. La detrazione è nella misura più alta, al 50 o 65% a seconda dei lavori, fino alla fine del 2024. La detrazione si spalma in dieci quote annuali di pari importo.

Ecobonus al 50-65% fino al 31 dicembre 2024. Novità per i condomini

L’ecobonus è un’agevolazione  che consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

Per tutto il 2024 è previsto, limitatamente ai condomini una detrazione fiscale del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%. L’agevolazione è prevista per tutto il 2024 se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

Quali lavori sono al 50% e quali al 65%

Nel dettaglio, i lavori agevolabili rientranti nell’ecobonus sono:

  • Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%)
  • Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%)
  • Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%)
  • Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%)
  • Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%)
  • Installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%)
  • Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%)
  • Finestre comprensive di infissi(50%)
  • Schermature solari (50%)
  • Riqualificazione energetica globale di edifici (65%)
  • Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)
  • Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%)
  • Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%)

Chi può avere la detrazione fiscale

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Come avere la detrazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Per avere le detrazioni occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati: la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Come pagare per il bonus?

 Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati:

  • la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Come vengono restituiti i soldi delle detrazioni fiscali?

La detrazione fiscale consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef  o dall’Ires una serie di spese sostenute in relazione ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Come per tutti gli altri bonus casa, non si ottengono direttamente dei soldi bensì si ottiene uno sconto sulle tasse da pagare ogni anno con la presentazione della denuncia dei redditi.

Chi può accedere all’ecobonus?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016)

Quali tipi di immobili possono usufruire dell’ecobonus?

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l’ecobonus ha misura diversa. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse in particolare vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

L’Ecobonus per i condomini prevede inoltre uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%. È previsto per tutto il 2024 se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

Come fare pratica Enea ecobonus

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Che differenza c’è tra ecobonus e bonus casa?

L’ecobonus è la detrazione fiscale per risparmio energetico degli immobili mentre il bonus casa è la detrazione per ristrutturazione, anch’essa prevista fino al 31 dicembre 2024 e con aliquota al 50%.

Come funziona l’ecobonus per le caldaie?

In tal caso si può avere, a seconda dei casi, la detrazione al 50% per ristrutturazione. La sostituzione di una caldaia di vecchia generazione con un apparecchio moderno a condensazione, a biomassa o con pompa di calore nell’ambito di semplici opere di ristrutturazione di singole unità immobiliari o di parti comuni di condomini garantisce una detrazione fiscale del 50%, per una spesa massima agevolata di 96.000 euro per ciascuna abitazione fino al 31 dicembre 2024.

La sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria” che danno diritto al bonus mobili. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.

Nel caso di interventi più importanti di riqualificazione energetica che prevedano anche la rottamazione della vecchia caldaia a favore di un nuovo modello sempre a condensazione o alimentato a biomassa è invece prevista una detrazione pari al 65%. Percentuale che può salire sino al 75% in caso di riqualificazione delle parti comuni dei condomini al fine di ottimizzare la gestione del riscaldamento e includere lavori attuati fino al 31 dicembre 2024 (per un massimo di 40.000 euro).

Quando scade il bonus caldaia?

Sia che si sfrutti la detrazione per ristrutturazione che l’ecobonus, la scadenza è sempre la stessa, ossia il 31 dicembre 2024.

Come ottenere ecobonus per condizionatori?

Installare o sostituire impianti e macchine destinati alla climatizzazione estiva non è un intervento di risparmio energetico che di per sé permette di avere sconti fiscali. Sono invece ammessi alle detrazioni fiscali gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla climatizzazione invernale. Sono, tuttavia ammesse alle detrazioni fiscali le pompe di calore reversibili in grado cioè di fare anche il condizionamento estivo.

Quali sono le detrazioni per l’acquisto di un condizionatore? Si può avere l’ecobonus al 65% fino al 31 dicembre 2024, in caso di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianto dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza. L’ecobonus è previsto anche quando, come detto poc’anzi, la pompa di calore permetta anche il funzionamento in climatizzazione estiva. In questo caso l’indice di efficienza energetica EER deve essere non inferiore al pertinente valore riportato nel decreto 19 febbraio 2007.

In caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile, la detrazione fiscale è del 50% fino al 31 dicembre 2024, se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico. La spesa massima ammessa è di 96mila euro.

Come ottenere bonus infissi 2024?

Per la sostituzione di una vecchia finestra con una ad alta efficienza energetica si potrà fruire dell’ecobonus al 50% previsto in caso di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi fino al 31 dicembre 2024. Per poter fruire dell’ecobonus le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, devono rispettare i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore).

È però obbligatorio inviare per via telematica all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tutta la documentazione necessaria, a seconda della tipologia di intervento  (copia dell’attestazione di certificazione o qualificazione energetica, scheda informativa degli interventi realizzati, asseverazione di un tecnico abilitato). La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). 

Che differenza c’è tra ecobonus e Superbonus?

Si tratta di due distinte agevolazioni ma una può essere “agganciata” all’altra. Il Superbonus è la maxi detrazione che permette di detrarre dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Condizione indispensabile per ottenere la maxi detrazione riguarda gli interventi realizzati che nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. 

Il Superbonus è previsto per una serie precisa di interventi che si dividono in “trainanti” e “trainati”. Gli interventi trainanti che danno diritto alla detrazione  sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove costruzioni. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento.

Gli interventi trainanti sono quello di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici ma solo per le abitazioni che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 110% è che gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, e questo documento ha una validità temporale di 10 anni.

A questi interventi se ne possono aggiungere altri, “agganciandoli”, i cosiddetti interventi trainati, come per l’appunto interventi di efficientamento energetico al 50 o 65%, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus nel 2024 scende al 70% e al 65% nel 2025, ultimo anno in cui si potrà usufruire ancora dell’agevolazione. Per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110 per cento.

Ecobonus in condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l’ecobonus ha misura diversa. In particolare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse in particolare vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

L’Ecobonus per i condomini prevede inoltre uno sgravio del 70% e riguarda una spesa massima di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%. È previsto per tutto il 2024 se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

Stop allo sconto in fattura/cessione del credito per ecobonus

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito per i bonus edilizi, ecobonus compreso. La novità arriva dal decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 che ha stabilito nell’immediato lo stop totale allo sconto in fattura e cessione del credito per i nuovi interventi edilizi, per cui l’unica strada da percorrere è quella delle classiche detrazioni fiscali nella denuncia dei redditi.

La stretta non si applica ai lavori già avviati. Inoltre sono salvi anche:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%
  • limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del Superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultavano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici
  • interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori al 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, fosse stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore.
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