Prima casa, il bonus per gli under 36: niente imposta di registro, ipotecaria e catastale

L'acquisto della prima casa senza aiuti dai genitori per molti giovani può essere difficile. Il bonus prima casa ha proprio l'obiettivo di agevolare i giovani under 36 anni. Ecco alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 06/02/2023 Aggiornato il 06/02/2023
Prima casa, il bonus per gli under 36: niente imposta di registro, ipotecaria e catastale

Per i giovani che vogliono comprare casa il Decreto Sostegni-bis ha introdotto un’‘agevolazione, ribattezzata bonus prima casa under 36, volta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. È prevista, inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2023.

Che cos’è il bonus prima casa under 36 e chi può fruirne

I giovani acquirenti di una “prima casa” per poter fruire del bonus però devono avere un Isee, inteso come l’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Così per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.

I giovani che possono fruirne sono quelle persone che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. Inoltre è necessario che l’acquirente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto

L’agevolazione trova applicazione per gli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa”. Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

– A/2 (abitazioni di tipo civile);

– A/3 (abitazioni di tipo economico);

– A/4 (abitazioni di tipo popolare);

– A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

– A/6 (abitazione di tipo rurale);

– A/7 (abitazioni in villini);

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L’agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione). L’agevolazione invece non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti

Per chi acquista da un’impresa, la norma riconosce agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

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