Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: 10 domande e risposte dalla guida dell’Agenzia delle Entrate

Dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 2026, ecco alcune risposte ai quesiti più frequenti dei contribuenti sul bonus mobili e la possibilità di beneficiarne.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello, Monica Mattiacci
Pubblicato il 29/07/2024Aggiornato il 23/01/2026

Quando si ristruttura una casa, oltre a poter beneficiare fino al 31 dicembre 2026 del bonus ristrutturazione, la detrazione fiscale del 50% o del 36% (a seconda se l’immobile è adibito ad abitazione principale o a seconda casa), si può usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici.

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione fiscale al 50% in tutti i casi  valida fino al 31 dicembre 2026 e con un importo massimo detraibile di 5.000 per l’acquisto come dice il nome di mobili  nuovi e grandi elettrodomestici, apparecchi per illuminazione, materassi…

Bonus mobili 2026: in sintesi

Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La legge di bilancio 2026 ha ulteriormente prorogato questa agevolazione, stabilendo che si applica anche per le spese sostenute nel 2026.

Il beneficio spetta per l’acquisto di:

  • mobili
  • grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Per poter accedere al bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che l’acquisto sia collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione riguarda lavori effettuati su abitazioni residenziali, sia singole unità immobiliari sia parti comuni di edifici a destinazione abitativa.

Un requisito fondamentale è la tempistica: i lavori devono essere avviati non prima del 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui vengono acquistati mobili ed elettrodomestici. Ad esempio, per beneficiare della detrazione sugli acquisti effettuati nel 2026, l’intervento edilizio deve risultare iniziato dal 1° gennaio 2025 in poi.

La detrazione resta valida anche se i beni acquistati arredano un locale diverso da quello interessato dai lavori, purché si tratti dello stesso immobile.

Inoltre, il bonus spetta anche quando la ristrutturazione riguarda una pertinenza dell’abitazione (come garage o cantina), anche se questa è accatastata separatamente, a condizione che i mobili o gli elettrodomestici siano destinati all’immobile principale.

Nel caso di lavori effettuati sulle parti comuni condominiali – ad esempio portinerie, alloggi del portiere o lavanderie comuni – ciascun condomino può usufruire della detrazione esclusivamente per la propria quota e solo per l’arredo destinato a tali spazi comuni. Non è invece possibile utilizzare il bonus per acquistare mobili da collocare all’interno della propria abitazione privata.

Un altro aspetto essenziale è che la data di inizio dei lavori preceda quella di acquisto dei beni. Non è invece richiesto che le spese di ristrutturazione vengano sostenute prima di quelle per l’arredamento.

L’avvio dell’intervento edilizio può essere dimostrato attraverso i titoli abilitativi, eventuali autorizzazioni amministrative o la comunicazione preventiva all’ASL, quando prevista.

Per gli interventi che non richiedono permessi formali, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Fa eccezione la provincia di Bolzano, dove la comunicazione preventiva deve essere trasmessa all’Ispettorato del Lavoro.

La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Per approfondire: Bonus mobili ed elettrodomestici 2026

Come ottenere il bonus

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). 

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Anche per l’acquisto dei mobili cucina è possibile beneficiare del bonus mobili. In foto composizione Opera di Arredo3

Domande e risposte dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus mobili

Ci sono alcuni aspetti che sono spesso per molti oggetto di dubbio. Riportiamo un utile estratto dalla Guida aggiornata al 2026 con domande e risposte dell’Agenzia delle Entrate, che consente di fare luce su eventuali perplessità e incertezze.

  1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione disposta dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013?
    No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione fiscale per riqualificazione energetica (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici-
  2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?
    Sì, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
  3. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile?
    No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
  4. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta?
    Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
  5. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?
    No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
  6. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?
    Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.
    Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
  7. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono
    essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?
    a data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2026. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili o elettrodomestici.
  8. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)?
    Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
  9. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio?
    Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.
  10. Quali beni rientrano nella categoria “grandi elettrodomestici” per l’acquisto dei quali è possibile richiedere l’agevolazione?
    Per individuare i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione occorre fare riferimento all’Allegato II del decreto legislativo n. 49/2014, nel quale rientrano:

    Elettrodomestici detraibili con Bonus mobili

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici, Lavasciuga e Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura
  • Piani cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni e forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi (ndr, così scrive la Gazzetta Ufficiale nell’Allegato II)
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento, come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione (che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico)
  •  Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Stop al bonus mobili per la caldaia

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi.

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