Bonus facciate: i lavori ammessi alla detrazione e quelli esclusi

L'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al bonus facciate con la risposta fornita ad un contribuente.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 26/08/2020 Aggiornato il 26/08/2020
condominio

Il bonus facciate è la nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2020 che permette di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in determinate zone senza limiti massimi di spesa.

Il bonus facciate: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

L’Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n.2/E del 2020 e una guida on line, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al bonus rispondendo ad una domanda posta da un contribuente  il cui condominio intende deliberare la realizzazione di lavori di restauro consistenti nel rifacimento dell’intonaco esterno, nel trattamento dei ferri dell’armatura dei balconi, nel rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone, della pavimentazione e nella verniciatura della ringhiera. In più, il contribuente è proprietario di altri due immobili, di cui uno rurale. Uno ha bisogno di lavori sulla pavimentazione del terrazzo e di tinteggiatura della recinzione, l’altro di interventi per rifare la copertura. Le Entrate hanno così colto l’occasione per precisare l’ambito di applicazione oggettivo e chiarito i limiti di cumulabilità tra l’agevolazione e quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle di riqualificazione energetica.

I lavori che rientrano nel bonus facciate

L’Agenzia ricorda che nel bonus al 90% rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

L’Agenzia sottolinea che nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della «struttura opaca verticale» della parte esterna dell’edificio. Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione del 90% il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Mentre non sono agevolabili i lavori relativi al “terrazzo al livello” e tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.

Come compilare il bonifico

Con riferimento alla modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate, l’Agenzia fa presente che il bonifico deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).  Possono essere utilizzati anche per il “bonus facciate” i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della Legge 160/2019.  Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta, a patto che non sia pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali.

Bonus facciate e Superbonus

Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota del 110% anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi.

In merito al bonus facciate non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

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