Bonus facciate al 90% per i parapetti dei balconi a precise condizioni

Il “bonus facciate”, come precisa l'Agenzia delle Entrate, spetta per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Potrebbe non essere rinnovato il prossimo anno.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 27/10/2021 Aggiornato il 21/02/2022
Parapetto Schüco AR FG 300 balcone con portefinestre

Parapetto Schüco AR FG 300

Fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe, si potrà fruire del bonus facciate”, la detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al bonus fiscale al 90% esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 482 del 15 luglio 2021 fornisce ulteriori chiarimenti sugli interventi ammessi all’agevolazione.

Bonus facciate per i parapetti dei balconi: ecco quando

In particolare nel documento di cui sopra, l’Agenzia precisa che il bonus facciate spetta al contribuente per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Ovviamente devono essere rispettati gli altri requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’agevolazione fiscale.

Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto e da desumere dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.

I lavori che rientrano nel bonus facciate

Nel bonus al 90% rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione del 90% il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche. 

Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Mentre non sono agevolabili i lavori relativi al “terrazzo al livello” e tutto ciò che viene fatto sulle facciate interne dello stabile, come ad esempio gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (tetti, pannelli solari), su pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non fanno parte della struttura opaca dell’edificio.

Chi e come può avere il bonus al 90%

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

Chi ha diritto a usufruire del “bonus facciate” può optare per due scelte alternative all’utilizzo diretto della detrazione:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate solo in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La cessione in particolare può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o istituti di credito e intermediari finanziari.

Per quanto invece concerne lo sconto in fattura si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari

 

Bonus facciate e Superbonus

 In vigore il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota del 110% anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi.

In merito al bonus facciate non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

 

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