Bonus compra-affitta: cos’è e chi può averlo

Per chi acquista dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017, un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione è riconosciuto il bonus compra-affitta.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/07/2016 Aggiornato il 09/07/2016
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Chi concede in locazione ad uso abitativo un immobile può fruire a particolari condizioni della nuova agevolazione fiscale introdotta con il Decreto legge n. 133 del 2014, lo Sblocca Italia, chiamata bonus compra-affitta. Vediamo le caratteristiche di tale agevolazione, chi può fruirne e come.

Bonus compra-affitta: cos’è

Tale agevolazione consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai fini Irpef una quota pari al 20%, nel limite di 300.000 euro, per l’acquisto o la costruzione di un immobile che poi dovrà essere successivamente dato in locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni. L’acquisto dell’unità immobiliare a destinazione residenziale deve avvenire tra il 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017. La deduzione spetta anche sugli interessi passivi dei mutui contratti per l’acquisto di casa e va ripartita in 8 quote annuali di parti importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione, una delle condizioni essenziali per poter fruire del bonus compra-affitta.

I soggetti beneficiari

Possono richiedere il bonus compra-affitta le persone fisiche che acquistano un immobile tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Gli immobili

Le unità immobiliari oggetto del bonus compra-affitta devono essere nuove costruzioni invendute a destinazione residenziale. L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) ha chiarito che tali abitazioni nuove acquistate per essere date in locazione che permettono di godere del bonus compra-affitta non devono essere obbligatoriamente cedute da imprese di costruzione e cooperative edilizie.

L’importante è che l’unità immobiliare rispetti tali caratteristiche:

  • sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
  • consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al G decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

La locazione per almeno 8 anni

Presupposto fondamentale per avere la deduzione fiscale è destinare l’unità immobiliare in oggetto, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni continuativi a canone agevolato. Tra locatore e conduttore, precisa la legge, non devono sussistere però rapporti di parentela quindi il genitore non può acquistare una casa e poi concederla in locazione al figlio per avere il bonus compra-affitta. Infine se il contratto di locazione dovesse interrompersi prima degli otto anni previsti dalla Legge, per motivi non imputabili al locatore, non si perde il bonus a patto che entro un anno venga stipulato un nuovo contratto.

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