Affitti: per chi non riesce a pagare, il contributo del Fondo morosità incolpevole

L'inquilino che perde il lavoro e non riesce a pagare l'affitto può richiedere il contributo di massimo 12mila euro erogato dal Fondo per la morosità incolpevole. Ecco di che cosa si tratta, i soggetti beneficiari e i criteri per richiederlo.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 28/08/2016 Aggiornato il 28/08/2016
Affitti: per chi non riesce a pagare, il contributo del Fondo morosità incolpevole

Chi vive in affitto può ritrovarsi a volte nell’impossibilità oggettiva di pagare il canone di locazione e come tale si dice moroso. Per venire incontro a tali soggetti è stato istituto il cosiddetto Fondo per la morosità incolpevole che prevede l’erogazione di un contributo economico di importo massimo fino a 12mila euro a persona al fine proprio di aiutare gli inquilini in difficoltà. Dal 9 agosto 2016 è entrato in vigore il decreto che ripartisce le risorse economiche per gli inquilini morosi alle Regioni a cui spetta il compito di individuare i Comuni ad alta densità abitativa a cui destinare le risorse economiche e che a loro volta stabiliranno mediante delle graduatorie i soggetti che potranno accedere al contributo economico.

Ma quando un inquilino si dice moroso incolpevole? Nel decreto si legge che per morosità incolpevole si intende quella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

È il Comune che deve pubblicare un bando per permettere agli inquilini che si trovano in una di queste situazioni di avere il contributo economico per pagare l’affitto. Il Comune oltre alla verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui sopra deve verificare che il soggetto richiedente abbia un reddito I.S.E. non superiore a  35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro. Il soggetto richiedente inoltre deve aver ricevuto atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e sia anche titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Il soggetto richiedente il contributo tra l’altro deve avere cittadinanza italiana o di un Paese dell’Ue o possedere un regolare titolo di soggiorno. Il Comune deve verificare inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Nella graduatoria del Comune viene data priorità all’accesso al contributo per morosità incolpevole alle famiglie in cui vi sia almeno un ultrasettantenne, un minore, ovvero un soggetto con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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