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Acquisti o costruisci un box auto? Hai diritto alla detrazione fiscale per ristrutturazione al 50% e con limite massimo di spesa di 96mila euro ad unità immobiliare almeno fino al 31 dicembre 2021. A patto di eventuali proroghe, la detrazione fiscale scenderà al 36% con limite a 48mila euro.
Agevolazione fiscale per acquisto e costruzione box auto
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione)
- per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione, da dimostrare con apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Per avere l’agevolazione occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
Per chi acquista contemporaneamente casa e box auto con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Nel linguaggio giuridico, la pertinenze è la cosa mobile o immobile destinata in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
Detrazione per chi costruisce il box auto
Per chi il box auto lo vuole costruire, per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
I documenti da possedere
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico in particolare deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). La detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.
Se poi sono stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione
- dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.
Nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico, si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale e che il contribuente ottenga dal venditore la certificazione sul costo di realizzo del box e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.