Acquisto casa: il certificato di conformità degli impianti

Buona prassi quando si acquista o vende un immobile è quello di prendere visione del certificato di conformità degli impianti elettrici, del gas, della televisione, ecc. Ecco che cos’è questo certificato, chi lo deve redigere e come.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 28/08/2015 Aggiornato il 28/08/2015
Acquisto casa: il certificato di conformità degli impianti

Quando si vende o acquista una casa è importante, fin dal momento della stipula del contratto preliminare, che il venditore dichiari la condizione degli impianti elettrici, del gas, ecc.. Non vi è un obbligo, tuttavia è buona prassi prendere visione del certificato di conformità degli impianti sia per il venditore, che quando vende deve garantire che gli impianti siano conformi per non vedersi poi contestare dall’acquirente eventuali vizi e difetti dell’immobile, sia per l’acquirente che ha così un motivo in più per stipulare il contratto e pagare il prezzo della casa. Ma che cos’è il certificato di conformità degli impianti? Chi lo redige? Cerchiamo di rispondere a queste domande in maniera sintetica e chiara.

Il certificato di conformità degli impianti attesta che gli impianti dell’immobile (impianto elettrico, impianto idrosanitario e termico, impianto per l’utilizzazione del gas, impianto radiotelevisivo, ecc.) sono conformi alle norme di sicurezza vigenti al momento della realizzazione degli stessi. È un certificato molto importante visto che misura il grado di sicurezza dell’immobile. Tuttavia si sottolinea che non esiste l’obbligo nella compravendita immobiliare che tutti gli impianti debbano essere conformi alle attuali norme di sicurezza. In realtà gli impianti devono essere conformi alle norme vigenti al momento in cui l’abitazione è stata costruita.

In relazione agli impianti elettrici occorre distinguere però tra abitazioni realizzate prima del 13 marzo 1993 e quelle costruite in data posteriore. I primi si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. In altre parole sono adeguati alle legge se dotati di salvavita. Gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 invece devono essere obbligatoriamente conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione e devono così essere eseguiti a regola dell’arte, ossia devono essere muniti sia dell’interruttore differenziale che dell’impianto di terra coordinato, e deve avere le componenti impiantistiche e gli apparecchi utilizzatori in buono stato di manutenzione. A consegnare il certificato di conformità è l’impresa installatrice al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo totale rifacimento. Il certificato deve essere redatto sulla base di un modello tipo pubblicato in allegato al D.M. 37/08 in cui elementi obbligatori sono:

  •  il tipo di impianto
  •  i dati del responsabile tecnico dell’impresa, del committente
  • i dati del proprietario dell’immobile
  •  l’ubicazione dell’impianto
  •  la conformità alle norme vigenti.

Inoltre al certificato devono essere allegati una serie di documenti come il progetto dell’impianto, l’elenco dei materiali utilizzati e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta. Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, o per i casi nei quali non sia possibile reperire la dichiarazione di conformità, invece il decreto 37/08 ha introdotto la cosiddetta Dichiarazione di Rispondenza che viene resa da un soggetto in possesso dei requisiti di legge, nella quale lo stesso attesta che, in esito a sopralluogo ed accertamenti, gli impianti sono conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione.

 

 

 

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