Schermature solari: acquisto e installazione con gli incentivi fiscali. Ecco quali sono

Fino al 31 dicembre 2021 l'acquisto e installazione delle schermature solari permette di avere l'ecobonus al 50% ma a particolari condizioni si potrà anche fruire dell'aliquota al 110%.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 28/03/2021 Aggiornato il 28/03/2021
tende da sole Pergolati > Schermature per vivere l'ambiente esterno

Tende da sole, da veranda o a rullo, cappottini mobili, pergole con schermi in tessuto, chiusure oscuranti ossia tapparelle, veneziane, persiane, ecc…sono tutte schermature solari il cui acquisto e installazione permette di godere dei bonus fiscali.

Schermature solari: cosa sono

Regolano al meglio l’energia solare, modulandone gli effetti nelle nostre case, sia dal punto di vista della luce che del calore, la schermatura solare è lo schermo dinamico o mobile in combinazione con una vetrata capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura, capace di ridurre l’irraggiamento di casa.

I prodotti che rientrano nella nozione di schermatura solare sono:

  • tende esterne quali tende da sole, da veranda o a rullo, cappottini mobili, tende per veranda, winter garden esterni, pergole con schermi in tessuto, zanzariere
  • chiusure oscuranti ossia tapparelle, veneziane, persiane, chiuse tecniche oscuranti in genere
  • tende tecniche da interno come veneziane, rulli, avvolgibili, plissettate, sistemi Winter Garden, skylighter, verticali.

Ecobonus per le schermature solari

L’acquisto e posa in opera di tali schermature permette di fruire dell’ecobonus, ossia la possibilità di detrarre dall’Irpef una quota pari al 50% su una spesa massima di 60mila euro fino al 31 dicembre 2021. La detrazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi, va spalmata in 10 anni. Tra le spese ammissibili alla detrazione oltre alla fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti, rientrano:

  • l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Per avere l’ecobonus al 50% occorre effettuare i pagamenti con bonifico parlante e indicare poi nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute. Inoltre, per ottenere l’agevolazione,  ndrà trasmessa all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento”, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

I requisiti delle schermature solari

Secondo quanto riferisce l’Enea, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.lgs. 311/20063 . Le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

Le schermature solari inoltre devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Detrazione, cessione credito o sconto in fattura

L’ecobonus al 50-65% è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 e per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Prevista la possibilità difatti, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. 

Schermature solari e superbonus

L’acquisto delle schermature solari può rientrare nella maxi agevolazione Superbonus 110%,  detrazione spalmata in 5 rate per 5 anni, di pari importo. La loro installazione fa parte degli interventi trainati, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Si deve trattare, infatti sempre di prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento. L’acquisto e installazione delle schermature solari però deve essere eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).

Inoltre, tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE.

La detrazione fiscale del 110% è fruibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, ma la legge di bilancio 2021 ha previsto ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per i lavori condominiali se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per avere il superbonus è necessario rispettare alcuni adempimenti. In particolare, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, inoltre è necessario richiedere per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve poi essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

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