In vista della scadenza del saldo imu nonché della tasi il prossimo 16 dicembre, possono esserci dei casi particolari che vanno chiariti: da quello della casa in comodato d’uso gratuito, a quello dell’abitazione dove vive l’ex coniuge, fino a quello del contribuente deceduto. Chi paga in questi casi il saldo dell’una e dell’altra imposta? Cerchiamo di rispondere a questi dubbi.
Partendo dall’IMU, questa non è più dovuta da quest’anno sull’abitazione principale in cui il contribuente e la famiglia risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. Ma sempre che non sia accatastata come un immobile di lusso o di pregio, quindi nelle categorie A1, A8 e A9, ossia ville, palazzi, castelli. Sono esenti dall’IMU oltre alla prima casa, anche le relative pertinenze, ossia gli immobili posti a servizio della casa. La Tasi invece si applica su tutti gli immobili, prima e seconda casa, indipendentemente dall’accatastamento e anche su quelle in affitto.
Ci sono delle situazioni particolari che possono però creare dubbi in merito a chi deve pagare l’IMU e la Tasi. Si pensi ad esempio all’ex casa coniugale, assegnata in sede di separazione o di divorzio ad uno dei due coniugi: è esente dall’IMU ma non dalla Tasi. Tuttavia ci sono delle particolarità. Ad esempio per l’immobile in proprietà al 100% dei due coniugi, assegnato dal giudice all’altro coniuge, se non è un’abitazione di lusso e di pregio, non si paga l’IMU. Per la Tasi invece, occorre guardare la quota di imposta che è a carico del possessore e quella invece in capo al detentore, come stabilisce il singolo Comune nella delibera. Se al possessore della casa non assegnatario è riservata la quota al 90%, al detentore il restante 10. Se la casa invece è in comproprietà al 50% tra i due coniugi, la Tasi sarà divisa in due parti uguali tra i possessori, mentre non sarà dovuta alcuna quota dai detentori.
Discorso a parte per l’immobile dato in comodato d’uso gratuito ai figli ad esempio. Chi paga l’IMU? E la Tasi? Deve sempre guardarsi la delibera del Comune. L’amministrazione comunale può stabilire ad esempio che la casa concessa in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come figli e genitori, sia assimilata all’abitazione principale e come tale non paga l’imposta municipale propria. Occhio però che l’assimilazione ad abitazione principale e quindi l’esenzione dall’IMU opera solo se l’immobile ha una rendita fino a 500 euro ovvero il comodatario sia membro di una famiglia con Isee non superiore a 15mila euro. Sono quindi due condizioni alternative (rendita o Isee) che sceglie il Comune sempre nella delibera.
Infine il caso del contribuente deceduto. A pagare la Tasi e l’IMU, a saldo il 16 dicembre, sono gli eredi, con l’importo residuo al netto dell’acconto versato dal de cuius.