RAEE, Rifiuti speciali come smaltirli?

Elettrodomestici, apparecchi elettronici, lampadine & Co.: il loro corretto conferimento non è solo una questione di senso civico e di decoro urbano: in gioco ci sono l'inquinamento ambientale e la tutela della salute di tutti. Inoltre, laddove il riciclo è possibile, ci sono notevoli risparmi di materie prime e anche economici

Silvia Scognamiglio
A cura di Silvia Scognamiglio
Pubblicato il 13/01/2022 Aggiornato il 17/01/2022
LA PAROLA All’esperto Roberto Caporali, vice-responsabile Area Territorio Tecnologia Economia di Assimpredil Ance, portale.assimpredilance.it TUTTI I CONSIGLI PER UN COMPORTAMENTO VIRTUSO E A NORMA Il privato cittadino che commissiona dei lavori edili a imprese, la realizzazione o il rifacimento di impianti a ditte specializzate, la sostituzione di vecchi infissi a serramentisti, tinteggiature ad artigiani, deve, “prima dell’inizio dei lavori”, curare bene, e nel dettaglio, il contratto di appalto che va definito di comune accordo con i soggetti che eseguiranno i lavori. •Tutto questo vale anche per i lavori sulle parti comuni condominiali commissionati dagli amministratori di condominio. •Nello specifico, per i rifiuti che sono generati dalle diverse lavorazioni (edilizie, impiantistiche, di tinteggiatura, eccetera) si deve chiarire, e quindi sottoscrivere contrattualmente, chi fa cosa, come e quando e a quali prezzi. •Il committente deve sapere, per esempio, che è vietato all’impresa edile gestire i rifiuti prodotti da ditte terze (rifiuti dell’idraulico, rifiuti dell’elettricista). In pratica, ognuno deve, per legge, gestire a proprie spese, e con le procedure di legge, solo i propri rifiuti. •Un aspetto fondamentale per il rispetto e la tutela dell’ambiente, è la certezza che il rifiuto sia stato conferito esclusivamente a “soggetti terzi autorizzati al ritiro”, e cioè: impianti di stoccaggio o impianti di trattamento rifiuti oppure discariche. •L’unica documentazione di legge che attesta il corretto ed effettivo smaltimento/recupero dei rifiuti è il documento del trasporto dei medesimi, denominato F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti). •Questo documento, oltre a essere obbligatorio, è anche fondamentale ai fini di una corretta contabilità dei lavori eseguiti. •Quindi, colui che produce rifiuti a seguito della propria attività, potrà rientrare dai costi sostenuti per il conferimento dei materiali di risulta a terzi autorizzati solo se consegnerà al privato committente dei lavori (o amministratore di condominio) la fotocopia della 4° pagina del F.I.R. (timbrata e firmata per accettazione dal soggetto autorizzato che ritira il rifiuto). •Le quantità dei rifiuti indicate nel FIR in partenza dal luogo di produzione devono essere quantificate in forma stimata/presunta e indicate nel riquadro n. 6 (barrando anche la casella “peso da verificare a destino”), mentre le quantità dei rifiuti effettivamente smaltite devono essere “pesate” dai gestori degli impianti che ricevono i rifiuti e indicate dai medesimi nel F.I.R., nel riquadro n. 11 (che è quello riservato al destinatario). •Queste ultime quantità, essendo la produzione effettiva dei rifiuti, devono essere utilizzate per effettuare i conteggi ovvero sono le quantità che il privato è tenuto a pagare all’impresa edile e/o alle varie ditte che hanno eseguito i lavori. •Dette quantità vanno pertanto moltiplicate per i prezzi concordati fra le parti e indicati nel contratto dei lavori. Per buona prassi si dovrebbe sempre fare riferimento ai prezziari opere edili delle varie Camere di Commercio. •Infine, il F.I.R. riporta tutte le autorizzazioni di legge che i vari soggetti, a vario titolo, sono tenuti ad avere (per esempio trasportatori, discariche e impianti di trattamento). •Il privato deve quindi porre molta attenzione che nel F.I.R. non manchino gli estremi delle varie autorizzazioni, in quanto il committente delle opere è ora classificato dal legislatore come “produttore giuridico dei rifiuti”, a seguito e per effetto della legge 6 agosto 2015 n. 125. •Detta legge ha, di fatto, esteso la responsabilità derivante dall’attività di produzione di rifiuti, non solo nei confronti dell’esecutore materiale dei lavori, ma anche al committente delle opere (soggetto committente che, prima dell’entrata in vigore della citata legge, risultava escluso dalla definizione di produttore di rifiuti). •Il committente delle opere (privato o amministratore di condominio) è altresì obbligato a verificare anche che i soggetti che trasportano i rifiuti non pericolosi autoprodotti siano iscritti nella Categoria 2/bis dell'Albo Gestori Ambientali. •È bene ricordare ai committenti di opere/lavori che comportano la rimozione/produzione di rifiuti pericolosi (come per esempio la rimozione di manufatti in cemento-amianto e/o la rimozione di materiali isolanti contenenti amianto), che dette lavorazioni possono essere effettuate solo da ditte iscritte dell'Albo Gestori Ambientali e più precisamente: ÚCategoria 10A -  bonifica materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi. ÚCategoria 10B - bonifica materiali isolanti contenenti amianto (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni e altri materiali isolanti), materiali d'attrito, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso e altri materiali incoerenti contenenti amianto. •Attenzione: il trasporto dei rifiuti pericolosi può essere effettualo solo da coloro che sono iscritti alla categoria 5 di detto Albo. Anche il committente ora è giuridicamente responsabile del corretto trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dai lavori che ha fatto eseguire. E deve verificare che a farlo siano soggetti abilitati

La sostituzione di un elettrodomestico o i lavori di ristrutturazione in casa comportano inevitabilmente anche la fatidica domanda: dove si butta ciò che si elimina? In realtà, sarebbe più corretto chiedersi: come, e soprattutto dove, smaltire correttamente il tutto? La risposta a queste domande risiede nelle norme emanate appositamente, a cui è obbligatorio attenersi, tanto per ciò che attiene i rifiuti elettrici ed elettronici (detti RAEE), quanto per quelli legati al mondo dell’edilizia, sia speciali non pericolosi, sia speciali, cioè pericolosi.

Il problema investe soprattutto i prodotti tecnologici, grandi e piccoli; con un ciclo di vita ormai relativamente breve, sia per un calcolo preciso dei produttori (la cosiddetta obsolescenza programmata), sia perché l’evoluzione della tecnologia spinge ad acquistare nuovi modelli con una certa frequenza, quelli dismessi costituiscono rifiuti che devono essere smaltiti in modo corretto. Pena gravi danni all’ambiente e alla salute delle persone. Nel nostro Paese, il sistema di gestione dei RAEE è stato avviato ufficialmente nel 2008, sulla base dapprima del decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005 – che recepiva la prima direttiva europea in materia di Rifiuti Elettrici ed Elettronici – e poi del decreto 49 del 14 marzo 2014. Secondo i dati forniti dal Centro di Coordinamento RAEE, nel corso del 2018 in Italia sono state gestite 310.610 tonnellate di RAEE.

Che cosa sono i RAEE

La sigla RAEE accomuna gli Apparecchi Elettrici ed Elettronici (AEE), alimentati con corrente elettrica tramite presa o batterie, giunti a fine vita e quindi pronti per lo smaltimento. Il simbolo del bidone barrato, che è presente su questi prodotti, indica che possono essere riciclati e quindi vanno raccolti come rifiuti differenziati. Esistono diverse categorie  di RAEE e, per ciascuna, sono previsti distinti contenitori per il corretto conferimento  e la successiva raccolta. I rifiuti di ogni raggruppamento vengono trattati in impianti specifici che consentono il recupero  delle diverse materie.

Classificazione dei RAEE

  • R1: apparecchi dell’area “freddo e clima”
    (deumidificatori e condizionatori)
  • R2: grandi bianchi (lavatrice e lavastoviglie)
  • R3: tv e monitor
  • R4: categoria generale per tutte le apparecchiature
    escluse dalla precedenti
  • R5: sorgenti luminose (lampadine e affini)

In Italia, le principali aziende del settore dell’hi-tech e dell’elettronica di consumo si sono unite in Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici e la valorizzazione delle materie prime che li compongono.

rifiuti speciali raee piccoli elettrodomestici

Sistema RAEE: come funziona la raccolta

Grazie all’utilizzo di un algoritmo matematico, il Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) assegna annualmente ai Sistemi Collettivi che hanno il compito primario di gestire il trasporto, il trattamento ed il recupero dei RAEE domestici, rispettando le disposizioni del Decreto Legislativo 49/14 e le regole stabilite dal Centro di Coordinamento RAEE) i singoli raggruppamenti presso i Centri di raccolta dei Comuni e presso gli altri centri di conferimento (indicati dai singoli Comuni). L’assegnazione
dei Centri di raccolta viene fatta in modo da garantire una distribuzione degli obblighi di gestione proporzionale alla quota di mercato rappresentata da ogni singolo Sistema Collettivo che assolve alle obbligazioni dei Produttori di AEE (apparecchi elettrici ed elettronici) di gestione dei prodotti a fine vita. I Sistemi Collettivi effettuano il trasporto dei RAEE dai luoghi assegnati e si occupano del loro trattamento presso impianti specializzati e accreditati al Centro di Coordinamento RAEE.

Il ruolo dei produttori e dello Stato

Partendo dalla “responsabilità estesa del produttore” e da “chi inquina paga”, ai produttori di AEE è stata affidata la responsabilità di finanziare e organizzare la gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato, al fine di perseguire un elevato livello di tutela e  di miglioramento della qualità dell’ambiente, attraverso il riciclo delle materie prime contenute nei dispositivi elettronici e il corretto smaltimento delle sostanze inquinanti. In virtù della seconda Direttiva Europea sui RAEE, i Paesi membri sono stati obbligati a raggiungere target di raccolta progressivamente maggiori. Dal 2016 al 2018, ogni Stato membro era tenuto a raggiungere, annualmente, un tasso minimo di raccolta dei RAEE pari al 45% della media delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel medesimo Stato nei tre anni precedenti. Dal 2019, il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti (in alternativa all’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro). Nel 2018 l’Italia si è fermata a un tasso di raccolta pari a circa il 42%, con una distanza piuttosto rilevante dal nuovo obiettivo.

Come realizzare correttamente la raccolta differenziata dei RAEE

I consigli di Ecolamp, Consorzio per  il recupero di apparecchiature elettriche  ed elettroniche, http://www.ecolamp.it

I cittadini hanno a disposizione diversi luoghi dove conferire i propri RAEE.
1. Nei centri di raccolta comunali sono presenti grandi contenitori dedicati a questo tipo di rifiuti. I centri di raccolta vengono anche chiamati Riciclerie o Isole Ecologiche e sono normalmente i luoghi dove vengono smaltiti anche i rifiuti ingombranti.
2. Nei punti vendita della Grande Distribuzione è possibile restituire il proprio RAEE con modalità 1contro1: al momento dell’acquisto di un prodotto nuovo equivalente si può consegnare l’apparecchiatura elettrica o elettronica da buttare. Per esempio: si deposita una lampadina non più funzionante a fronte dell’acquisto di una nuova, oppure una stampante di cui disfarsi nel caso se ne compri una.  Per questo servizio non vi è alcun costo supplementare.
3. In alcuni punti vendita della Grande Distribuzione è possibile restituire il proprio piccolo RAEE anche con modalità 1contro0: se si tratta di un grande negozio (almeno 400 mq dedicati alla vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e il RAEE da buttare è di piccole dimensioni (massimo 25 cm di lunghezza), il negoziante è obbligato, per legge, a ritirare gratuitamente il “rifiuto”, anche se non si acquista nulla. Questa modalità di conferimento può essere applicata, volontariamente, anche da punti vendita più piccoli (un apposito decreto ministeriale è entrato in vigore il 22 luglio 2016).
4. In alcuni Comuni sono disponibili servizi dedicati, come per esempio il recupero gratuito a domicilio dei RAEE ingombranti o la disponibilità di mezzi mobili che, a date prestabilite, sostano in alcune zone della città per la raccolta di quelli di piccole dimensioni.

Che cosa si ricava dal trattamento idoneo

Con il processo corretto, in impianti specializzati, si arriva a recuperare oltre il 90% dei materiali di questa tipologia di rifiuti. Dai rifiuti del raggruppamento R4 si recuperano in particolare: ferro (oltre il 40% + altri metalli), plastica, motori, schede elettroniche. Dalle lampadine (raggruppamento R5) si recupera in particolare: vetro (oltre il 70%), plastica, metalli e si separano le polveri fluorescenti contenenti mercurio (meno del 4%).

CHE COSA NON FARE

• Gettare i raee nei rifiuti indifferenziati
• Ammassare i raee in cantina o dimenticarli nei cassetti
• Mescolare i raee con altri rifiuti (per esempio: mai gettare le lampadine nei contenitori per la raccolta del vetro).

Nel 2021 Erion ha evitato l’immissione di circa 1,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica, come la quantità di CO2 che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 1.700 kmq (esteso quanto la provincia di Lucca).

rifiuti speciali raee tv

 

Nella tabella sono riportate le quantità di RAEE Domestici gestite da Erion WEEE in ciascuna regione italiana. 

quantità di RAEE Domestici gestite da Erion WEEE in ciascuna regione italiana

Oltre alle 264.000 tonnellate di RAEE Domestici, nel 2021 Erion ha gestito anche 1.300 tonnellate di RAEE Professionali e circa 23.000 tonnellate di Rifiuti di Pile e Accumulatori. 

I rifiuti scomparsi: numeri da capogiro

In Italia, ogni anno, “scompare” quasi il 40% dei “grandi bianchi”. Lo rivela un’indagine condotta, da Altroconsumo ed Ecodom (consorzio che con la fusione con Remedia ha portato alla nascita nel 2020 di Erion), su oltre 205 RAEE usciti dalle case dei consumatori e monitorati con dispositivi satellitari. Almeno 44mila tonnellate di “grandi bianchi” si perdono ogni anno. Il 39% dei grandi elettrodomestici dismessi dai cittadini italiani non arriva mai agli impianti di trattamento autorizzati. Dove vanno a finire i RAEE consegnati dai privati alle isole ecologiche comunali, o ai negozianti, per essere inviati verso un trattamento di dismissione di qualità? Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ed Ecodom hanno nascosto un tracker GPS su ognuno dei 205 RAEE oggetto dell’indagine, così da poterne monitorare gli spostamenti in tempo reale, dal momento della loro uscita dalle case dei consumatori fino alla distruzione finale. Su 174 RAEE (per gli altri 31 non è stato possibile completare l’analisi, perché il dispositivo GPS ha interrotto anticipatamente la trasmissione o perché il RAEE è ancora in viaggio), solo 107 (pari al 61% del totale) sono approdati in impianti autorizzati, in grado di garantire un trattamento corretto dal punto di vista ambientale. Gli altri 67 (il 39% del totale), sono stati sottratti alla filiera formale, finendo in impianti non autorizzati, oppure in mercatini dell’usato.

In traffico illecito in cifre

9,45 milioni di tonnellate è la quantità totale dei RAEE generati dall’UE (più Norvegia e Svizzera), ma solo 3,3 milioni di tonnellate sono ufficialmente rendicontati come raccolti e riciclati. Dove finiscono gli altri? Qui:

  • nella raccolta indifferenziata (750 mila tonnellate)
  • in cicli di trattamento non idonei
  • nel circuito della sottrazione dei componenti
  • esportati come AEE usati
  • esportati come RAEE (2,2 milioni di apparecchiature in acciaio trattate in modo non conforme).

Restano non documentate ben 3,2 milioni di tonnellate, di cui 1,7 si stima siano trattate nella UE e 1,5 siano esportate fuori dall’Europa.

Le brutte conseguenze

Uno studio di United Nations University effettuato lo scorso anno ha evidenziato che nei 41,8 milioni di tonnellate di RAEE che vengono buttati ogni anno nel mondo, ci sono sostanze tossiche come piombo (circa 2,2 milioni di tonnellate, batterie (300 mila tonnellate), mercurio, cadmio, cromo r, gas ozono-lesivi (CFC, circa 4.400 tonnellate). I potenziali problemi per la salute umana potrebbero provocare deficit nello sviluppo mentale, formazione dei tumori e danni epatici e renali. Le 84 mila tonnellate di compressori dei frigoriferi rubate prima della raccolta, causano un reale danno ambientale che può essere paragonato alla quantità di CO2 emessa da 5 milioni di autovetture ogni anno.

Dall’edilizia: rifiuti non pericolosi e pericolosi

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che detta norme in materia ambientale, stabilisce, all’art. 184, c. 1, che i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e, secondo le caratteristiche, in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti speciali non pericolosi sono quelli derivanti dalle attività di: • demolizione • costruzione • scavo, laddove non presenti materiali contaminati.

Sono, invece, rifiuti speciali pericolosi:
• materiali isolanti contenenti amianto • materiali da costruzione contenenti amianto • rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio  • rifiuti contenenti olio • pastiglie per freni contenenti amianto • batterie al piombo • miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose • vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati • catrame di carbone e prodotti contenenti catrame • rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.

Violazioni frequenti

Esistono diversi gradi di compliance e di criminalità in questo settore, che vanno dalle violazioni e dall’inosservanza non intenzionale dei singoli individui, alle attività illecite deliberate secondo un modello criminale di business.
I soggetti coinvolti sono tanto gli impianti di trattamento, le aziende logistiche, i rivenditori, i broker, quanto i siti di carico, le aziende che partecipano alla gestione delle spedizioni internazionali
e le organizzazioni no profit. La falsa dichiarazione del carico dei trasportatori, per esempio, è il più significativo reato commesso:

  • dichiarazione inadeguata di prodotti come “merci usate”
  • falsi documenti per occultare i carichi effettivi
  • utilizzo di documentazione contraffatta per il trasporto, l’esportazione e i controlli alle frontiere.

Intorno ai RAEE si è sviluppato un mercato sommerso e illecito, quanto pericoloso

Le sanzioni

Ricerche internazionali effettuate da Interpol mostrano che, ogni anno, solo 2.000 tonnellate (0,5%) dei RAEE esportati al di fiori dell’Europa sono stati intercettati e bloccati nel corso di operazioni di polizia che hanno poi portato a qualche forma di sanzione amministrativa e penale. Lo studio rileva, inoltre, che il 30% degli Stati Membri non ha implementato le stringenti norme previste dall’ultima Direttiva Comunitariasui RAEE e che spesso le sanzioni previste a livello nazionale non sono abbastanza elevate da riuscire ad avere un reale effetto deterrente.

LA PAROLA ALL’ESPERTO

Roberto Caporali, vice-responsabile Area Territorio Tecnologia Economia di Assimpredil Ance,  portale.assimpredilance.it

TUTTI I CONSIGLI PER UN COMPORTAMENTO VIRTUOSO E A NORMA
Il privato cittadino che commissiona dei lavori edili a imprese, la realizzazione o il rifacimento di impianti a ditte specializzate, la sostituzione di vecchi infissi a serramentisti, tinteggiature ad artigiani, deve, “prima dell’inizio dei lavori”, curare bene, e nel dettaglio, il contratto di appalto che va definito di comune accordo con i soggetti che eseguiranno i lavori. •Tutto questo vale anche per i lavori sulle parti comuni condominiali commissionati dagli amministratori di condominio.•Nello specifico, per i rifiuti che sono generati dalle diverse lavorazioni (edilizie, impiantistiche, di tinteggiatura, eccetera) si deve chiarire, e quindi sottoscrivere contrattualmente, chi fa cosa, come e quando e a quali prezzi. Il committente deve sapere, per esempio, che è vietato all’impresa edile gestire i rifiuti prodotti da ditte terze (rifiuti dell’idraulico, rifiuti dell’elettricista). In pratica, ognuno deve, per legge, gestire a proprie spese, e con le procedure di legge, solo i propri rifiuti.
Un aspetto fondamentale per il rispetto e la tutela dell’ambiente, è la certezza che il rifiuto sia stato conferito esclusivamente a “soggetti terzi autorizzati al ritiro”, e cioè: impianti  di stoccaggio o impianti di trattamento rifiuti oppure discariche.
L’unica documentazione di legge che attesta il corretto ed effettivo smaltimento/recupero dei rifiuti è il documento del trasporto dei medesimi, denominato F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti).
Questo documento, oltre a essere obbligatorio, è anche fondamentale ai fini di una corretta contabilità dei lavori eseguiti.
Quindi, colui che produce rifiuti a seguito della propria attività, potrà rientrare dai costi sostenuti per il conferimento dei materiali di risulta a terzi autorizzati solo se consegnerà al privato committente dei lavori (o amministratore di condominio) la fotocopia della
4° pagina del F.I.R. (timbrata e firmata per accettazione dal soggetto autorizzato che ritira il rifiuto).

Le quantità dei rifiuti indicate nel FIR in partenza dal luogo di produzione devono essere quantificate in forma stimata/presunta e indicate nel riquadro n. 6 (barrando anche la casella “peso da verificare a destino”), mentre le quantità dei rifiuti effettivamente smaltite devono essere “pesate” dai gestori degli impianti che ricevono i rifiuti e indicate dai medesimi nel F.I.R., nel riquadro n. 11 (che è quello riservato al destinatario).
Queste ultime quantità, essendo la produzione effettiva dei rifiuti, devono essere utilizzate per effettuare i conteggi ovvero sono le quantità che il privato è tenuto a pagare all’impresa edile e/o alle varie ditte che hanno eseguito i lavori.
Dette quantità vanno pertanto moltiplicate per i prezzi concordati fra le parti e indicati nel contratto dei lavori. Per buona prassi si dovrebbe sempre fare riferimento ai prezziari opere edili delle varie Camere di Commercio.Infine, il F.I.R. riporta tutte le autorizzazioni di legge che i vari soggetti, a vario titolo, sono tenuti ad avere (per esempio trasportatori, discariche e impianti di trattamento).
Il privato deve quindi porre molta attenzione che nel F.I.R. non manchino gli estremi delle varie autorizzazioni, in quanto il committente delle opere è ora classificato dal legislatore come “produtore giuridico dei rifiuti”,  a seguito e per effetto della legge 6 agosto 2015 n. 125. Detta legge ha, di fatto, esteso la responsabilità derivante dall’attività di produzione di rifiuti, non solo nei confronti dell’esecutore materiale dei lavori, ma anche al committente delle opere (soggetto committente che, prima dell’entrata in vigore della citata legge, risultava escluso dalla definizione di produttore di rifiuti).

Il committente delle opere (privato o amministratore di condominio) è altresì obbligato a verificare anche che i soggetti che trasportano i rifiuti non pericolosi autoprodotti siano iscritti nella Categoria 2/bis dell’Albo Gestori Ambientali.
È bene ricordare ai committenti di opere/lavori che comportano la rimozione/produzione di rifiuti pericolosi (come per esempio la rimozione di manufatti in cemento-amianto e/o la rimozione di materiali isolanti contenenti amianto), che dette lavorazioni possono essere effettuate solo da ditte iscritte dell’Albo Gestori Ambientali e più precisamente:

  • Categoria 10A –  bonifica materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi.
  • Categoria 10B – bonifica materiali isolanti contenenti amianto (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni e altri materiali isolanti), materiali d’attrito, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso e altri materiali incoerenti contenenti amianto.

• Attenzione: il trasporto dei rifiuti pericolosi può essere effettualo solo da coloro che sono iscritti alla categoria 5 di detto Albo.

Anche il committente ora è giuridicamente responsabile del corretto trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dai lavori che ha fatto eseguire. E deve verificare che a farlo siano soggetti abilitati

 

 

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