Responsabilità dell’amministratore: per i danni a un condomino all’interno del palazzo, chi risponde?

Sulla responsabilità da custodia in condominio si è recentemente espressa la Corte di Cassazione.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 11/02/2018Aggiornato il 11/02/2018
Responsabilità dell'amministratore

L’eventuale responsabilità dell’amministratore per i danni subiti da un condomino all’interno del proprio stabile sarà parametrato alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione, la quale si è recentemente espressa sul tema della “responsabilità da custodia”. In particolare, i Giudici si sono soffermati sulla precisazione delle dimostrazioni probatorie a carico dell’inquilino danneggiato.

In una prima situazione, la richiesta risarcitoria proveniva da una condomina che aveva citato l’amministratore per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dalle scale provocato dai residui di un sacco dell’immondizia. I Giudici hanno chiarito che è onere del danneggiato dimostrare la connessione oggettiva tra il danno subito e il bene oggetto della custodia, rappresentato nel caso in questione dal buon mantenimento dello stabile. La Suprema Corte ha specificato che, se il luogo è privo di pericolosità oggettiva, è onere dell’inquilino danneggiato dimostrare che “lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell’evento”.

La condomina, ai fini dell’eventuale risarcimento, avrebbe dovuto dare prova quindi di aver tenuto una condotta idonea e responsabile correlata alla situazione in cui si trovava. Dal momento che il bene oggetto di custodia è stato reputato privo di pericolosità intrinseca e la situazione di rischio sarebbe potuta essere superata ponendo in essere un comportamento “ordinariamente cauto”, la Corte ha escluso che “il danno sia stato cagionato dalla cosa” sollevando l’amministratore in questione da qualsiasi forma di responsabilità.

In un’altra ipotesi, la Cassazione si è occupata della domanda di risarcimento del danno formulata a seguito delle lesioni riportate da un condomino, dopo la caduta provocata dal dislivello della cabina dell’ascensore rispetto al piano di arresto. In questo caso, i Giudici hanno specificato che l’incauto comportamento del danneggiato non esclude a priori l’onere probatorio a carico dell’amministratore il quale deve dimostrare di aver garantito una cura dello stabile tale da evitare un accadimento di questo tipo e, in secondo luogo, che la singola condotta del danneggiato fosse del tutto imprevedibile.

Dunque, la responsabilità dell’amministratore viene meno solo nell’ipotesi in cui la condotta della vittima costituisca un “caso fortuito”, ovvero un avvenimento del tutto imprevisto ed imprevedibile dovuto ad una comportamento negligente e non imputabile in alcun modo al buon mantenimento dello stabile.

Vuoi saperne di più sull’amministratore e sulla riforma del condominio o altre questioni riguardanti il condominio? Leggi anche Autorizzazioni e permessi in condominio: le regole per l’uso privato di parti comuni  

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