Redditometro al via, ecco le spese rilevanti ai fini dei controlli

Accertamento del reddito: facciamo chiarezza. Per esempio spese alimentari, di abbigliamento, prodotti tecnologici, cura del corpo non rientrano nell’accertamento del reddito. Ecco perché.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 13/03/2014 Aggiornato il 13/03/2014
Redditometro al via, ecco le spese rilevanti ai fini dei controlli

Casa, macchina, sport, libri… Quali sono le spese che rientrano nel nuovo redditometro, lo strumento che permette di scovare evasori fiscali dall’incrocio dei dati delle spese effettuate e i redditi dichiarati? A fornire le ultime precisazioni è stata la circolare n. 6/E dell’11 marzo 2104 dell’Agenzia delle entrate che accoglie il parere del Garante della privacy e fornisce indicazioni esaustive proprio sulle spese da considerare ai fini dell’accertamento sintetico del reddito del contribuente al fine di scovare potenziali evasori fiscali. Poco tempo fa la stessa Agenzia delle entrate aveva bloccata la partenza del redditometro, chiedendo un parere al Garante della privacy proprio sulla conformità del trattamento dei dati personali nel redditometro. Questo parere è arrivato il 21 novembre 2013 e con esso il Garante della privacy ha stabilito che il trattamento dei dati personali del contribuente in sede di redditometro non sono trattati in maniera automatizzata, ma viene sempre assicurato l’intervento di un funzionario dell’Agenzia delle entrate.

Con la circolare pubblicata l’11 marzo 2014, le Entrate forniscono le ultime delucidazioni prima della partenza ufficiale del redditometro e quindi l’invio delle lettere del Fisco ai contribuenti “attenzionati”, ossia quelli per cui risulti un’incongruità tra le spese effettuate e il reddito dichiarato, superiore al 20 per cento. Proprio in merito alle spese del contribuente e della sua famiglia che sono sotto l’occhio del Fisco, il Garante della privacy ha parlato solo di spese certe. Non possono essere utilizzate allora le spese medie che vengono individuate periodicamente dall’ISTAT per ricostruire le voci di spesa rientranti nel redditometro. Le spese medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese ai fini del redditometro, solo se connesse ad elementi certi come il possesso e le caratteristiche degli immobili e dei mobili registrati. Tra queste spese rientrano quelle per la manutenzione ordinaria degli immobili e quelle per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc…, parametrate ai KW effettivi).
Le altre spese per beni e servizi di uso corrente, che si riferiscono alle spese medie ISTAT invece non concorrono alla selezione dei contribuenti a cui spedire le lettere del Fisco. 
Ciò significa che le spese alimentari e per bevande, abbigliamento e calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri trasporti, acquisto di apparecchi per telefonia, spese per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi-fi, computer etc, animali domestici, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari di liberi professionisti, alberghi o pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa non verranno considerate ai fini del redditometro. Tali spese sono considerate ai fini del redditometro solo se gli importi sono individuati puntualmente dall’ufficio delle Entrate che effettua il controllo fiscale.

Per quanto riguarda inoltre le spese per elettrodomestici ed arredi e altri beni e servizi per la casa, queste sono rilevanti ai fini del redditometro solo se gli importi corrispondenti risultano dai dati disponibili al Fisco, quindi nell’anagrafe tributaria. Importante anche ai fini del redditometro sono le spese per l’abitazione principale che sostiene il contribuente, tra cui le spese per il cosiddetto “fitto figurativo”. Se al contribuente non risulta nel comune di residenza la proprietà di un immobile, o altro diritto reale come locazione o comodato, gli viene attribuito il c.d. “fitto figurativo”. Le spese per il fitto figurativo non saranno considerate ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli fiscali. 
Sarà il contribuente, in sede di contraddittorio, a illustrare la sua condizione abitativa per cui l’Agenzia delle entrate sostituirà la spesa per “fitto figurativo” con le “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone, quindi ad esempio le spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio.

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