Pratiche comunali: per quali lavori servono? Una miniguida

Permesso di costruire, Scia, Scia alternativa al Permesso di costruire, Cila: sono le pratiche comunali per i lavori che non rientrano dell'edilizia libera. Scopriamo le differenze.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 26/02/2019Aggiornato il 26/02/2019
quali pratiche comunali per i lavori?

Per realizzare le opere che richiedono un titolo abilitato (cioè delle pratiche comunali), quelle cioè che non rientrano nel regime di edilizia libera specificato dal Glossario, è necessario osservare determinate prescrizioni, che variano a seconda della natura dell’intervento. Le procedure previste sono quattro.

Permesso di costruire

Concesso dal Comune di riferimento, dove è situato l’immobile oggetto degli interventi, è richiesto per gli interventi di nuova costruzione o che determinano una ristrutturazione organica, per le opere che portano a un organismo edilizio in tutto, o in parte, diverso dal precedente. Ma serve anche per quei lavori che modificano la volumetria degli edifici o determinano i mutamenti della destinazione d’uso.

Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)

Ha sostituito, nella maggior parte dei casi, la Dia (Denuncia di inizio attività). Anche questa va presentata all’amministrazione comunale di riferimento ed è necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell’edificio. È richiesta anche per una serie di ristrutturazioni non troppo “invasive”, ossia che non comportano modifiche di superfici e prospetti dell’edificio.

Scia alternativa al permesso di costruire

Per interventi edilizi di notevole entità, è possibile presentare questa pratica in alternativa al Permesso di costruire. Ciò avviene, per esempio, per le ristrutturazioni “pesanti”, che stravolgono l’assetto originario della struttura, e anche per procedere con nuove costruzioni, ma solo a patto che vengano rispettate determinate condizioni.

Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata)

Asseverata da un tecnico abilitato, è necessaria quando sono in programma opere che non rientrano nelle procedure precedenti e che, in generale, non determinano modifiche alle parti strutturali dell’edificio. L’ambito di applicazione più frequente è la classica ristrutturazione dell’appartamento. In questo caso, un tecnico in possesso dei requisiti di legge è tenuto a redigere una relazione asseverata, in cui attesta la conformità dell’intervento alle norme vigenti in materia.

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

 

 

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