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Se un condominio non è dotato di un garage comune, né di box privati per il ricovero delle vetture, né di posti auto scoperti per il parcheggio, o se essi non sono in numero sufficiente, il parcheggio delle automobili può creare problemi, qualora uno o più condomini parcheggino l’auto in spazi non riservati a tale scopo.
Ciò avviene ancora più di frequente qualora ogni famiglia possieda più di un’autovettura per le esigenze quotidiane o per raggiungere il luogo di lavoro.
Infatti si possono verificare parcheggi abusivi, magari prolungati o ricorrenti, all’interno del condominio.
Vediamo cosa si intende per parcheggio abusivo, cosa dice la legge in proposito e cosa può fare l’amministratore.
Cosa si intende per parcheggio abusivo in condominio
Per parcheggio abusivo si intende la pratica di lasciare in sosta la propria auto all’interno del condominio in luoghi non deputati a parcheggio, quali:
- il cortile;
- il giardino;
- i viali e le stradine di accesso agli edifici;
- lo spazio antistante al cancello del condominio o al portone del palazzo;
- lo spazio antistante alla portineria;
- lo spazio davanti al box o al parcheggio di un altro condomino;
- sotto un portico.
In questi casi il parcheggio abusivo impedisce l’utilizzo di tali parti comuni per l’uso che è loro proprio (passaggio, scarico, entrata, ecc) e quindi lede il diritto degli altri condomini sulle parti comuni condominiali.
Ciò è tanto più grave quanto più la sosta abusiva è prolungata e continuata nel tempo.
Questo comportamento, specie se reiterato da parte di qualcuno o costante nel corso del tempo, naturalmente può causare liti, dissidi e cattivi rapporti tra condomini.
Il parcheggio abusivo e selvaggio si verifica maggiormente laddove il condominio non disponga di posti auto sufficienti per tutti oppure laddove essi siano inadeguati per dimensione perché creati in passato e perciò piccoli rispetto alle dimensioni attuali delle autovetture.
Cosa dice la legge circa il parcheggio abusivo in condominio
La condotta di un condomino che parcheggia la propria auto in uno spazio non adibito a questo scopo costituisce un vero e proprio abuso dal momento che impedisce agli altri condomini di godere dell’utilizzo dell’area comune: egli si comporta infatti come se quello spazio fosse di suo possesso esclusivo.
Si tratta di un uso illegittimo della cosa comune, così come previsto dall’articolo 1102 del Codice Civile.
Oltre a ciò, in qualche caso vi possono essere delle prescrizioni specifiche in tal senso all’interno del regolamento condominiale, che può prevedere il divieto di parcheggio al di fuori degli spazi deputati, oppure il divieto di una sosta prolungata davanti all’ingresso.
Quali sono i poteri di intervento dell’amministratore di condominio
Se si verificano situazioni di questo tipo, è naturale che gli altri condomini facciano segnalazioni all’amministratore di condominio, chiedendogli di richiamare l’interessato, o di sanzionarlo in qualche modo.
Ma qual è il reale potere dell’amministratore per limitare questi comportamenti, per sanzionarli o per prevenirli?
Innanzitutto va precisato che non vi è la possibilità di procedere alla rimozione forzata del mezzo, in quanto questa può essere effettuata soltanto dalle forze competenti, per esempio la Polizia Municipale, e per lo più su suolo pubblico, e non all’interno di una proprietà privata quale è un condominio.
L’amministratore quindi non può rimuovere l’automobile.
Qualora informato della condotta, l’amministratore può richiamare il condomino al rispetto delle regole e invitarlo a rimuovere il veicolo.
Se poi il condomino non rispondesse al richiamo e continuasse a lasciare parcheggiata la vettura in spazi non idonei, l’amministratore può sottoporre il problema all’assemblea condominiale al fine di far cessare la condotta abusiva anche intraprendendo azioni giudiziarie, come previsto dall’articolo 1117 quater del Codice Civile a tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni.
Sanzioni pecuniarie: quando si possono applicare
Le sanzioni pecuniarie a carico del condomino resosi responsabile di un parcheggio abusivo possono essere applicate dall’amministratore solo qualora ciò sia espressamente previsto dal regolamento di condominio in un’apposita clausola.
Quest’ultima può prevedere delle sanzioni pecuniarie che siano nei limiti dell’articolo 70 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile per l’infrazione di norme regolamentari del condominio e che possono essere pari al pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di condotta reiterata, fino a 800 euro, da versarsi nel fondo destinato alle spese ordinarie del condominio.
La sanzione può essere imposta solo da una delibera assembleare.