Piano Casa: nel Lazio c’è tempo fino al 31 gennaio 2017

Il Piano Casa è un insieme di norme che permette di ampliare la propria casa, demolirla e ricostruirla, nel rispetto di limiti e vincoli individuati dalle singole Regioni ed entro una scadenza precisa. Vediamo nei dettagli cosa prevede il Piano Casa della Regione Lazio.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 04/11/2016 Aggiornato il 04/11/2016
piano casa

Ha il duplice obiettivo di rilanciare il settore edile e soddisfare le esigenze abitative delle famiglie italiane, il Piano Casa è un pacchetto di norme nazionali, regionali e locali che permette di ampliare la volumetria di edifici esistenti, demolirli e ricostruirli con premi di cubatura, nonché adeguarli alle normative sull’efficienza energetica e la sicurezza antisismica. Il Piano Casa nasce con il decreto legislativo n. 112 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nel 2009, data da cui ogni Regione si è attivata per adeguare la propria normativa in materia urbanistica, osservando le indicazioni generali contenute del decreto di riferimento e poi declinandole alle particolarità del proprio territorio, ed ognuna ha una sua scadenza precisa.

Piano Casa Lazio

Partendo dalla Regione Lazio, il Piano Casa è stato introdotto con la Legge Regionale n. 21 dell’11 agosto 2009 e poi successivamente modificata dalle Leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12. Cosa prevede il Piano Casa del Lazio? Prima di entrare nei dettagli è opportuno ricordare la scadenza entro cui si può usufruire nel Lazio del Piano Casa, che è il 31 gennaio 2017. La normativa prevede la possibilità per i cittadini di riqualificare un edificio, ma anche di ingrandirlo aumentandone la volumetria, potendo così ricavare una o più stanze aggiuntive della propria abitazione, rispettando però i limiti e i vincoli imposti a livello regionale. Nei dettagli si prevede la possibilità di:

  • ampliamento
  • demolizione e ricostruzione
  • recupero degli edifici esistenti, destinando all’uso residenziale.

Ampliamento di un immobile

Un edificio residenziale può essere oggetto di ampliamento nella Regione Lazio fino al 20% per un aumento complessivo massimo di 70 mq di superficie. Si può ampliare casa fino al 35%, per un massimo di 90 mq, se ricade nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, e fino al 25%, per un massimo di 80 mq, per gli edifici ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b (si fa riferimento alla Delibera di Giunta 387/2009).  Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario. È consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi potendo modificare le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente. Il sottotetto può essere anche utilizzato per la realizzazione di un tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%. Gli ampliamenti possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e vanno realizzati in adiacenza e in aderenza, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio. Nel caso in cui ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale.

Demolizione e ricostruzione

Negli edifici che abbiano almeno il 50% della volumetria destinata a uso residenziale, è consentito eseguire interventi di sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35%. Negli edifici plurifamiliari superiori a 500 metri quadrati e in stato di degrado, è consentito un premio del 60% a condizione che venga mantenuto il precedente numero di unità immobiliari in capo ai proprietari.

Titoli abilitativi

Gli interventi di ampliamento, così come quelli di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati presentando la Dia, denuncia di inizio attività fino al 31 gennaio 2017. Nel primo casa alla domanda deve essere allegata l’attestazione del tecnico abilitato relativa all’ultimazione dei lavori. Nel caso poi di demolizione e ricostruzione di edifici con una superficie maggiore di 500 metri quadri, è necessario richiedere il permesso di costruire e dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda deve essere convocata una Conferenza di Servizi.

I fabbricati esclusi dal Piano Casa Lazio

Sono esclusi dagli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione del Piano Casa del Lazio:

  • gli edifici abusivi, tranne quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria ( in questo caso chi presenta domanda deve inviare al Comune una perizia giurata del tecnico abilitato che provi la formazione del titolo abilitativo in sanatoria per decorso dei termini o , in alternativa, la documentazione integrativa)
  • i fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta
  • gli edifici situati nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone di promozione economica e sociale
  • gli immobili situati nelle zone del demanio marittimo
  • i casali e complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930.
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