Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e le conseguenti difficoltà economiche con il lockdown e la chiusura di molte attività commerciali, sono state adottate varie misure tra cui la possibilità di chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Sospendere le rate del mutuo: chi e come può farlo
Il decreto Cura Italia ha precisato che possono fruire del provvedimento i lavoratori dipendenti e anche gli autonomi (nello specifico: lavoratori dipendenti, collaboratori, parasubordinati e Partite Iva) che possono avanzare richiesta di sospensione senza alcun limite di reddito determinato dall’Isee. Tali soggetti possono avanzare richiesta di sospensione della rata del mutuo in caso di:
- cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato
- cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
- cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
- per i lavoratori autonomi, riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21/2/2020.
La sospensione è valida per un periodo massimo di 18 mesi e limitata ai soli mutui per l’acquisto della prima casa e per immobili di valore non superiore ai 250.000 euro.
Come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘decreto Liquidità ‘, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, vengono ora ammessi alla sospensione:
- mutui di importo fino a 400.000 mila
- mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.
Di conseguenza è disponibile un nuovo modulo per chiedere la sospensione. Una volta compilato deve essere presentato alla propria banca, la quale, a sua volta, sottoporrà a Consap la richiesta per approvazione.