730/2024: quali spese si possono scaricare nella dichiarazione dei redditi per il 2023?

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per antonomasia per lavoratori dipendenti e pensionati. Ecco una guida con tutte le informazioni più importanti.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 12/05/2024 Aggiornato il 12/05/2024
730 dichiarazione redditi

Lavoratori dipendenti e pensionati presentano la loro dichiarazione dei redditi con il modello 730, disponibile anche in versione precompilata, nell’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il 730 consente di portare in detrazione una serie di spese, ottenendo quindi sconti sulle tasse dovute, nonché di avere in maniera più semplice, quando se ne ha diritto, i rimborsi. Vediamo chi può presentarlo, come, le date da segnare, le spese che si possono scaricare con tutti i documenti da conservare e come chiedere rimborsi.

Modello 730 2024: ordinario o precompilato la scelta è del contribuente

 Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati che presenta diversi vantaggi tra cui che il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Al contrario se  deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.

Da qualche anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il modello 730 già precompilato, così chiamato perché esso contiene già alcuni dati da cui ottenere le detrazioni fiscali, dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora, che poi il contribuente potrà integrare o modificare on line. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

La scelta tra utilizzare il 730 ordinario o quello precompilato è rimessa al singolo contribuente.

Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il modello 730/2024 i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi di pensione
  • alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2019 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (in questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”).

Spese 730 2024: quali si possono scaricare

Il modello 730 si compone di vari quadri e in particolare, nel Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili) vanno indicate:

  • le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta,
  • le spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo ossia gli oneri deducibili.

Alcune spese infatti, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.   In questo caso si parla appunto di spese detraibili.

 Ecco in sintesi le spese scaricabili:

  • Spese mediche: di qualunque tipo (generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto. Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale. Tra le spese che danno diritto allo sconto fiscale troviamo le prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni rese da un medico generico, comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, o per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali, acquisto di medicinali (anche omeopatici) fino a ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi acquisto o affitto di protesi sanitarie e anche cure termali
  • spese veterinarie: per queste spetta una detrazione del 19% sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro ed entro un limite massimo di esborso annuo pari a 387,34 euro. Quindi in pratica la massima detrazione spettante è pari a 49 euro (19% di 258 euro, cioè la somma risultante dal massimale di spesa meno la franchigia). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale e per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
  • Spese per gli interessi passivi dei mutui: in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare
  • Spese di assicurazione: tale detrazione riguarda i premi relativi a tre tipologie di contratti di assicurazione: contratti sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000; contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante; contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
  • Spese di istruzione: le prime sono quelle sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e sono detraibili entro un importo massimo pari a 800 euro
  • Spese funebri: sono detraibili quelle sostenute in dipendenza della morte di persone, anche non legate da vincoli di parentela, per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse.
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni: è detraibile l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Per godere della detrazione è necessario che il requisito dell’età ricorra almeno per una sola parte del periodo d’imposta.
  • Spese veterinarie: la detrazione è ammessa nella percentuale del 19% su un importo non superiore a 210 euro.
  • Spese di affitto: detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987; affitto con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987; Giovani inquilini di età compresa fra 20 e 30 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori (per i primi 3 anni): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494.
  • Spese per il trasporto pubblico; detrazione del 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.
  • Ristrutturazione: detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000. La detrazione si spalma in dieci quote annuali
  • Risparmio energetico: detrazione al 50-65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, a seconda del tipo di intervento. La detrazione si spalma in dieci quote annuali.
  • Bonus mobili: detrazione al 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) destinati a immobile oggetto di ristrutturazione.  Per le spese sostenute nel 2022, lo sconto massimo ottenibile in dichiarazione sarà pari a 5.000 euro (spalmabili in 10 rate annuali di pari importo) visto che il tetto massimo di spesa detraibile fissato per il 2022 era di 10.000 euro. Per le spese, invece, effettuate nel 2023, la Legge di Bilancio ha fissato a 8.000 euro (rispetto ai 5.000 previsti dalla Manovra 2022) il nuovo tetto massimo di spesa su cui calcolare il Bonus Mobili.
  • Bonus verde: detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere (rimborsato in 5 Superbonus (rimborsato in 5 rate annuali): detrazione pari al 110% della spesa sostenuta in caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
  • Sismabonus: la detrazione fiscale introdotta nel 2022 riguarda le spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato su cui avviene l’intervento.
  • Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Quali documenti servono per il 730

 Prendete carta e penna. Ecco la lista dei documenti da raccogliere e presentare al Caf o a chi presta assistenza fiscale per la compilazione della denuncia dei redditi e ottenere le detrazioni fiscali. I documenti chiesti sono:

  • contratto di locazione per le persone che vivono in affitto,
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa,
  • atto di acquisto/atto di mutuo, 
  • Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso,
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa,
  • documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (ricevute dei bonifici, fatture, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio lavoro), per le spese di risparmio energetico (fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA) e per il bonus mobili per immobili ristrutturati Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina…),
  • Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti,
  • Rette pagate per l’asilo nido,
  • Spese di istruzione per la frequenza di – scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa), – corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
  • assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge, sentenza di separazione e Codice fiscale dell’ex coniuge
  • Visura catastale,
  • Atti di donazione, divisione, successione,
  • Copia bollettini/F24 di versamento Imu (con il relativo calcolo, se disponibile).
  • Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche, Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia), Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi), Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista), Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio, Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri.
  • abbonamento trasporto pubblico
  • Spese veterinarie
  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione.

Inoltre è bene sempre munirsi di una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, della precedente dichiarazione dei redditi e della nuova Certificazione Unica, del certificato delle pensioni estere e di eventuali assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio.

Debutta il 730 semplificato

Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria.

Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in due distinte modalità, ordinario o per l’appunto semplificata.

Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Come chiedere i rimborsi fiscali

In via generale, dal mese di luglio è  il datore di lavoro o l’ente pensionistico che effettua i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730 , se dovute, o trattiene le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef.

Da quest’anno chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno.

730 precompilato 2024

Dal 30 aprile 2024 è visualizzabile online, nell’apposita area riservata, i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Come accedere alla precompilata? Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline).

Effettuato l’accesso, l’utente può visionare e stampare il modello, mentre dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Sempre nell’area riservata, è possibile indicare i recapiti per le eventuali comunicazioni, consultare le ricevute, inserire i riferimenti bancari o postali per l’accredito dei rimborsi, verificare l’elenco dei delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

730-2024: le date da ricordare

Chi sceglie la modalità precompilata, deve ricordare che dal 20 maggio 2024 è possibile modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Poi il termine.

La data di scadenza della presentazione all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di modello ordinario che precompilato, è entro il 30 settembre.

E se ci si accorge di errori?

In tal caso di parla di rettifica e sono due le soluzioni che si possono apportare:

  • Modello 730 rettificativo: se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”.
  • Modello 730 integrativo: se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

730 o modello Redditi Persone Fisiche: quale usare?

I contribuenti senza partita Iva possono scegliere tra due diverse dichiarazioni dei redditi: il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche. 

Si è obbligati ad utilizzare il Modello Redditi se nel 2023:

  • sono stati prodotti redditi di impresa anche in forma di partecipazione;
  • sono stati prodotti redditi da lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva o si è soci di una cooperativa artigiana;
  • sono stati prodotti redditi diversi non compresi nel quadro D del 730, righi D4 e D5;
  • sono state realizzate plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società che non operano in mercati regolamentati e hanno sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (nei cosiddetti paradisi fiscali);
  • sono stati percepiti, in qualità di beneficiari, redditi provenienti da trust;
  • sono stati prodotti redditi derivanti da agroenergie che che non si considerano produttive di reddito agrario;
  • non si era residenti in Italia nel 2023 o non lo si è nel 2024;
  • si è obbligati a presentare la dichiarazione Irap, Iva o con modello 770 per sostituti d’imposta;
  • si utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4;
  • sono stati percepiti redditi da pensione erogati da soggetti esteri e ti sei trasferito in Italia in uno dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti siti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, usufruendo delle agevolazioni previste;
  • è necessario compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
  • si sono avuti più di 4 immobili destinati all’affitto breve.

Quale scegliere tra i due? Il consiglio è quello di fare il 730, perché i tempi per eventuali rimborsi sono più brevi e il modello risulta di più semplice compilazione.

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