L’installazione dell’ascensore in condominio

Ascensore in condominio: come si decide e chi paga? E se si cambia idea?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/05/2018 Aggiornato il 18/05/2018
L’installazione dell’ascensore in condominio

L’installazione dell’ascensore condominiale è un’innovazione che non sempre vede il generale assenso di tutti i condomini. Proprio per questo è necessario chiarire come viene presa una decisione di questo tipo e come verranno, eventualmente, distribuite le spese dell’installazione dello stesso.

Installazione dell’ascensore: come si decide?

Non è rinvenibile nel Cod. Civ. una normativa dettagliata sull’installazione dell’ascensore, il quale si limita solo ad includere gli ascensori tra le opere, le installazioni e i manufatti che servono all’uso e al godimento comune tra tutti i condomini (art. 1117 – I comma – n. 3 c.c.).

Se l’edificio è già munito d’ascensore fin dalla sua costruzione, lo stesso di regola, va considerato di proprietà comune, a meno che il contrario non risulti dal titolo e cioè dall’atto di compravendita dei singoli alloggi o dal regolamento condominiale contrattuale allegato al rogito.

Nell’ipotesi in cui ne sia sprovvisto, allora la sua costruzione è di spettanza dell’assemblea condominiale, la cui delibera deve essere approvata a maggioranza qualificata: questo comporterà l’assenso del numero di condomini che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e che siano titolari di almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio.

Vi possono essere però, dei casi in cui il condominio, anche dopo l’approvazione della delibera d’installazione dell’ascensore con detta maggioranza qualificata, non possa poi darvi esecuzione, per l’opposizione anche di un solo condomino, che può impugnare.

Il condomino impugna la delibera: in quali casi?

La delibera può essere impugnata quando l’innovazione comporti un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, oppure ne alteri il decoro o nell’ipotesi in cui l’ascensore viene previsto nel vano scale e la sua realizzazione comporti il taglio dei gradini o una notevole restrizione del vano d’ingresso, che impedisca l’uso o il godimento di dette parti comuni anche ad un solo condomino.

Spese di installazione: chi paga?

Stante il diverso interesse dei condomini all’installazione dell’ascensore, è lecito chiedersi se e fino a che punto, sia giusto obbligare i condomini proprietari di unità immobiliari site al piano terra o rialzato, a partecipare alla spesa per la sua installazione.

Sulla scorta della normativa e della giurisprudenza, che si è più volte espressa su questo tema, si può affermare che, l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese.

Tutte le spese di installazione e di manutenzione saranno quindi a carico dei singoli condomini che ne abbiano voluto la presenza nel palazzo.

Il condomino che cambia idea: che fare?

Se in un secondo momento rispetto a quello in cui è stato installato l’ascensore, il condomino volesse aderire e divenire proprietario dell’ascensore, cosa può fare?

Il condomino che volesse aderire, in un secondo momento, all’installazione dell’ascensore, lo può liberamente fare. Questo comporterà che essi, in forza dell’ art. 1121, comma 3, c.c. fa, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, avranno l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.

Si instaura, infatti, tra i vari condomini una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore.

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