Cambiano le visure catastali degli immobili con l’inserimento della superficie catastale per le unità immobiliari classificate categorie dei gruppi A, B e C. A renderlo noto l’Agenzia delle Entrate prevedendo così una semplificazione burocratica per i proprietari di 57 milioni di immobili sparsi su tutto il territorio nazionale.
Viene messa così a disposizione nella visura catastale, il documento di riconoscimento di un immobile, oltre ai dati identificativi (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), anche la superficie catastale, finora visibile solo dai funzionari tecnici negli uffici. Così dal 9 novembre 2015, le visure delle unità urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, conterranno anche la superficie dell’immobile, calcolata sulla base di quanto stabilito dal Dpr 138/1998, il “Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo in esecuzione alla Legge 662/96”.
Ma c’è un’atra novità per i proprietari di immobili e in particolar modo per calcolare la tassa sui rifiuti. Nella visura verrà riportata anche la superficie catastale utile per calcolare la tari, che solo per le unità immobiliari a destinazione abitativa, non terrà conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. A fornire questa informazione all’Agenzia delle Entrate sono i Comuni e, se dovessero esserci incoerenze tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini possono inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, compilando un apposito modello per la rettifica oppure, se questo dato non sia presente negli archivi del Catasto, di inserirlo, associandolo a una planimetria già esistente in banca dati.
Per gli immobili sprovvisti di planimetria, perché risalenti alla fase embrionale della nascita del Catasto edilizio urbano, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è necessario in caso di vendita dell’immobile in quanto il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie” ai sensi dell’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.