Sblocca Italia è legge. Testo pubblicato in Gazzetta

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Sblocca Italia, entrano in vigore dal 12 novembre 2014 tutte le novità previste per il settore immobiliare e dell’edilizia. Ecco una sintesi.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 12/11/2014 Aggiornato il 12/11/2014
Sblocca Italia è legge. Testo pubblicato in Gazzetta

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di martedì 11 novembre, la legge n. 164 del 2014 di conversione del decreto 13372014, il cosiddetto decreto Sblocca Italia. Intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, la legge contiene una serie di misure molto importanti per il settore immobiliare, che entrano in vigore dal 12 novembre 2014. Il provvedimento, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, ha come obiettivo quello di stimolare il “mercato del mattone” in crisi da diversi anni, aumentare l’offerta delle locazioni abitative a canone contenuto in favore dei cittadini in difficoltà e al tempo stesso incrementare le prestazioni energetiche degli immobili.

Si prevede così un bonus, uno sconto fiscale per chi acquista (solo cittadini privati e non imprese), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, appartamenti di nuova costruzione o ristrutturati, dotati di elevate prestazioni energetiche e poi dati in locazione, dopo 6 mesi ( non a parenti, tipo dal padre al figlio), per almeno otto anni a un canone concordato. Lo sconto fiscale consiste in una deduzione dal reddito complessivo Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto così come risulta dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro, da ripartire in 8 anni. L’agevolazione fiscale spetta anche in caso di costruzione di una casa di abitazione su un’area edificabile già posseduta dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o su cui sono già stati riconosciuti diritti di costruire.

L’immobile da acquistare per avere il bonus tuttavia deve avere una destinazione residenziale e non deve essere classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Inoltre deve conseguire elevate prestazioni energetiche (certificazione di classe A o B).

Altra novità riguarda i lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili che ora possono essere realizzati presentando una semplice comunicazione di inizio lavoro (la CIL), e non più con la Scia. La CIL deve essere sempre redatta da un tecnico professionista che deve attestare che i cambiamenti sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e, insieme alla comunicazione, il tecnico dovrà consegnare gli elaborati progettuali al Comune. Nei lavori di manutenzione straordinaria per cui è sufficiente ora solo la CIL, vi rientrano anche gli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico.

 

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