L’ultimo giorno utile per pagare il saldo sia dell’imu che della tasi dovute per il 2015 è il prossimo 16 dicembre. Ma come si deve effettuare il calcolo? Quali sono le regole che devono seguire gli inquilini che devono pagare la quota della Tasi? Innanzitutto c’è da dire che Imu e Tasi hanno la stessa base imponibile, quindi le regole per calcolare il saldo sia di una che dell’altra sono identiche. In primo luogo occorre individuare la rendita catastale dell’immobile che si trova facendo una visura catastale o sull’atto di compravendita dell’immobile. La rendita deve essere poi rivalutata al 5%. Poi il valore ottenuto deve essere moltiplicato per degli specifici coefficienti previsti dalla legge che sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Al valore ottenuto si devono poi applicare le aliquote Imu e Tasi. Qui bisogna prestare molta attenzione perché occorre capire quali aliquote applicare, se quelle adottate nel 2014 o le nuove 2015. È sul sito del Dipartimento delle Finanze che si trova la delibera del proprio Comune: se è stata approvata dopo il 30 luglio e pubblicata sul sito dopo il 28 ottobre 2015, si applicano le aliquote dell’anno precedente, quelle del 2014. Se invece il Comune ha approvato la delibera con le nuove aliquote entro il 30 luglio e ha provveduto alla pubblicazione sul sito del Mef entro il 28 ottobre, occorre rifare il calcolo. Con le nuove aliquote. L’importo così determinato, al netto di quanto già versato in acconto, costituisce il saldo da pagare entro il 16 dicembre.
Ricordiamo che l’Imu si paga sull’abitazione principale solo se è di categoria catastale A1, A8 e A9, mentre la Tasi si paga su tutti gli immobili. L’imu si basa sui mesi e sulla quota di possesso di un immobile e può accadere che nel corso dell’anno cambi la destinazione dell’immobile o le sue caratteristiche. Come comportarsi in questi casi? Si prenda l’esempio del contribuente che abbia venduto la seconda casa a metà ottobre del 2015. In tal caso l’imposta dovuta per quest’anno dovrà essere determinata applicando al valore imponibile l’aliquota pubblicata dal Comune sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2015 e l’importo ottenuto si dovrà rapportare ai 10 mesi di possesso nel corso del 2015. È bene precisare che il mese di possesso si calcola per intero anche se il possesso di un immobile è avvenuto solo per 15 giorni come nell’esempio. Se invece un fabbricato cambia destinazione d’uso, ad esempio fino a settembre di quest’anno è stato concesso in locazione e poi i restanti 3 mesi è a disposizione del proprietario e il Comune ha previsto due aliquote diverse per il 2015 (una per i fabbricati locati e una per gli altri immobili) il calcolo del saldo dovrà avvenire applicando alla base imponibile per i primi 9 mesi dell’anno, l’aliquota prevista per gli immobili in locazione e ai restanti mesi l’altra aliquota. All’imposta calcolata andrà sottratto l’acconto versato a giugno e la differenza dovrà essere versata a conguaglio entro il 16 dicembre.
Obbligato a pagare il tributo comunale sui servizi indivisibili è anche l’inquilino. Anche in tal caso il punto di riferimento è la delibera comunale che stabilisce la quota a carico del conduttore compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 30% (molti Comuni possono anche esentare completamente l’inquilino dal pagamento della Tasi oppure se non vi è alcuna decisione grava sull’inquilino la quota minima al 10% e il restante 90% è carico del proprietario).
Si prende ad esempio un appartamento locato con rendita catastale pari a 750 euro in un Comune che ha previsto l’aliquota per l’abitazione principale al 2,8 per mille e all’1 per mille per gli altri immobili e la quota Tasi a carico dell’inquilino è stabilita nella misura pari al 20%. La base imponibile della tasi in tal caso è data 126.000 euro (750×1,05×160). L’imposta annua dovuta dal proprietario è di 100,80 euro (126.000 x 0,1% x 80%) e il saldo dovuto entro il 16 dicembre è di 50,80 euro (100,80 – 50 che è l’acconto versato a giugno). L’imposta annua dovuta invece dall’inquilino è di 25,20 euro (126.000×0,1%x20%) e il saldo che si dovrà pagare a metà dicembre è pari a 13,20 euro (25,20 – 12,00 che è l’acconto di giugno).