Nuovo contratto lavoro domestico: che cosa dice la legge

In vigore da qualche mese, dopo quattro anni di attesa, il nuovo contratto di lavoro domestico rappresenta l'accordo raggiunto tra associazioni e sindacati e introduce delle novità a livello di inquadramento e di indennità per una categoria che coinvolge 2 milioni di lavoratori.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 08/01/2022 Aggiornato il 08/01/2022
lavoro domestico con nuovo contratto

Le assunzioni di lavoratori domestici in Italia continuano a crescere con un trend oramai costante. Nell’ultimo anno, in particolare, sono aumentate le richieste di babysitter, anche grazie al bonus istituito dal governo, come anche di badanti. Permane però un problema: più della metà di questi lavoratori, infatti, sono impiegati “in nero”, senza alcun contratto né tutele. Per cercare di cambiare registro e regolarizzare un settore che coinvolge circa 2 milioni di persone, lo scorso 8 settembre è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico (il vecchio era scaduto il 31/12/2016). Tante e importanti le novità: dall’inquadramento degli assistenti familiari in 4 livelli (suddivisi in base a competenze e mansioni) agli aumenti retributivi. Degno di nota anche il nuovo sistema di indennità per chi assiste bambini fino al sesto anno di età e per gli assistenti familiari
al servizio di più di una persona non autosufficiente. E ancora, guadagni maggiori per chi lavora in orario notturno occupandosi di cura alla persona e per le prestazioni esclusivamente di attesa. Infine, anche l’aumento delle ore di permesso per partecipare a corsi di formazione e il riconoscimento del congedo per le donne vittime di violenza.

* Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale è stato sottoscritto l’8 settembre 2020 e decorre dal 1° ottobre 2020. Sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico, è stipulato tra le associazioni datoriali: FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Che cosa regolamenta il nuovo contratto lavoro domestico 

Le parti firmano un contratto individuale di lavoro. Se questo è a tempo determinato, la forma scritta non è necessaria quando la durata non supera i 12 giorni di calendario. Il termine di questo tipo di contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore, ma solo quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi. Le proroghe sono massimo quattro, con la durata complessiva del rapporto che non può essere superiore ai 24 mesi. Al di là della durata, oltre a prevedere tutto quanto indicato nel contratto, la lettera di assunzione deve indicare:
• data di inizio
• livello di mansione
• durata della prova
• se c’è convivenza
• residenza o domicilio del lavoratore
• orario di lavoro e distribuzione
• eventuale tenuta di lavoro (fornita dal datore di lavoro)
• per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante (domenica)
• retribuzione pattuita
• luogo della prestazione lavorativa e previsione di temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte)
• periodo concordato di godimento delle ferie annuali
• adeguato spazio dove il lavoratore può custodire i propri effetti personali
• versamento (obbligatorio) dei contributi di assistenza contrattuale
• eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno della casa.

4 livelli nel nuovo contratto lavoro domestico: A, B, C D

Il ccnl li suddivide in quattro livelli. A ciascuno, poi, corrispondono due parametri contributivi (quello superiore è definito “super”).

Livello A
Vi rientrano i non addetti all’assistenza di persone sprovvisti di esperienza professionale e chi svolge con competenza le mansioni a livello esecutivo, sotto il diretto controllo del datore di lavoro:
a) addetto alle pulizie della casa
b) addetto alla lavanderia
c) aiuto di cucina
d) stalliere
e) assistente ad animali domestici
f) addetto alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi
g) operaio comune (mansioni manuali, pulizia e interventi di piccola manutenzione).
A super
a) addetto alla compagnia a persone adulte autosufficienti.

Livello B
Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni:
a) collaboratore familiare generico polifunzionale
b) custode di abitazione privata
c) addetto alla stireria
d) cameriere
e) giardiniere
f) operaio qualificato
g) autista
h) addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro.
B super
a) assistente familiare per persone autosufficienti (cucinare e pulire la casa)
b) baby sitter (cucinare e pulire la casa dove vivono gli assistiti).

Livello C
Assistenti familiari che, in possesso di specifiche competenze, operano con totale autonomia e responsabilità:
a) cuoco.
C super
a) assistente familiare, non formato, per persone non autosufficienti (cucinare e pulire la casa dove vivono gli assistiti).

Livello D
Assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e coordinamento:
a) amministratore beni di famiglia
b) maggiordomo
c) governante
d) capo cuoco
e) capo giardiniere
f) istitutore.
D super
a) assistente familiare formato per persone non autosufficienti (cucinare e pulire la casa dove vivono gli assistiti)
b) direttore di casa
c) assistente familiare educatore formato (aiuta, in autonomia, persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali).

“Lavoro ripartito”, assunzione per 2 persone

Il contratto nazionale di lavoro domestico prevede anche l’assunzione di due lavoratori per lo svolgimento di un’unica mansione. Si tratta del cosiddetto “lavoro ripartito”, da stipulare necessariamente in forma scritta.

In questo caso, nella lettera di assunzione vanno indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, oltre alla misura percentuale e alla collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da entrambi, che in qualsiasi momento possono concordare fra loro orari di lavori ed eventuali sostituzioni.

La norma dispone, inoltre, il divieto di sostituzioni da parte di terzi nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori, e che le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.

Prestazioni notturne e d’attesa

Il lavoratore assunto per eseguire discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna è inquadrato nel livello B super se riguardano persone autosufficienti (bambini, anziani, disabili o ammalati). Se invece si tratta di persone non autosufficienti è inquadrato nel livello C super, se non formato, o nel livello D super se formato.
Il contratto prevede che se il lavoratore svolge la mansione tra le ore 20 e le ore 8, la retribuzione è pari a 6,22 euro all’ora (B super), 6,93 euro/ora (C super) e 8,33 euro all’ora (D super). Il datore di lavoro è obbligato a fornire cena, prima colazione e idonea sistemazione per la notte. Devono, inoltre, essere sempre garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, con l’orario di lavoro che è solitamente pari a 8 ore giornaliere.
Per il lavoratore assunto esclusivamente per l’assistenza notturna è prevista, invece, una retribuzione mensile pari a 677,78 euro, a condizione che la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8. Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. L’orario convenzionale di lavoro è di 5 ore giornaliere.

La prova è retribuita

Per i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super, nonché per tutti coloro che al di là del livello operano in regime di convivenza, ha una durata di 30 giorni e deve essere retribuito. Per gli altri rapporti di lavoro il periodo di prova, sempre retribuito, è di 8 giorni di lavoro effettivo.
Una volta superato tale periodo, che può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti senza preavviso, il lavoratore s’intende automaticamente confermato.

Riposo settimanale

Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è pari a 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, con il lavoratore che in quel giorno potrà lavorare per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
Può succedere, però, che venga richiesto aiuto nelle 12 ore di riposo non domenicale, che in tal caso saranno retribuite con una maggiorazione del 40%.
Per i lavoratori non conviventi il riposo settimanale è pari a 24 ore e deve essere goduto la domenica. Se in casi eccezionali il lavoratore fosse chiamato a operare di domenica, le ore saranno retribuite con una maggiorazione del 60%. Le parti, di comune accordo, possono sostituire la domenica con un altro giorno della settimana: ciò avviene, per esempio, qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la giornata di preghiera in un giorno diverso dalla domenica.

Orario e riposi nel nuovo contratto lavoro domestico

Varia a seconda della mansione e dell’eventuale convivenza. Il ccnl prevede nel dettaglio:
• 10 ore giornaliere non consecutive (per un totale di 54 ore settimanali) per i lavoratori conviventi;
• 8 ore giornaliere non consecutive (40 ore settimanali) distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi.
Il contratto prevede che i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super e gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni, possano essere assunti in regime
di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali. L’orario di lavoro dovrà essere distribuito nei seguenti modi:
• tra le ore 6 e le ore 14
• tra le ore 14 e le ore 22
• nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori va corrisposta una retribuzione mensile che varia dai 586,83 ai 680,71 euro.
Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14, o tra le ore 14 e le ore 22, a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere.
Il contratto considera lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6. Esso prevede
una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro. Inoltre, al lavoratore impegnato giornalmente per 6 o più ore spetta la fruizione del pasto o, in alternativa, un’indennità pari al suo valore convenzionale.

Straordinari 

Il lavoratore può sforare l’orario pattuito con il datore di lavoro con prestazioni sia diurne sia notturne, ma in nessun caso il lavoro straordinario può pregiudicare il diritto al riposo giornaliero. Lo straordinario prevede una retribuzione maggiorata del 25% se prestato dalle ore 6 alle ore 22; del 50%, se prestato dalle ore 22 alle ore 6; del 60% se prestato in un giorno di festa o di domenica.
E ancora, le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, che superano le 40 ore e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 22, sono retribuite con una maggiorazione del 10%.

“La malattia, anche in caso di infortunio, è un diritto che prevede la conservazione del lavoro”

Malattia e infortunio nel contratto lavoro domestico

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e inviargli il certificato medico (non necessario se il lavoratore è convivente) rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
✓ anzianità fino a 6 mesi, 10 giorni di calendario
✓ anzianità da 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario
✓ anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi sono aumentati del 50% in caso di malattia oncologica documentata dall’Asl. Fino al terzo giorno consecutivo di malattia, il lavoratore percepisce il 50% della retribuzione globale di fatto, mentre dal quarto giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore, convivente o non convivente, conserva il posto per i seguenti periodi:
✓ per anzianità fino a sei mesi, 10 giorni di calendario;
✓ da sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
✓ per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

Congedo per le vittime di violenza di genere

È riconosciuto alle donne vittime di violenza di genere il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. La lavoratrice è tenuta a comunicare l’assenza al datore di lavoro almeno sette giorni prima. Durante il periodo di congedo, che può essere fruito su base oraria o giornaliera, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.

Ferie e permessi

Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore  di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, da godere nel periodo compreso tra giugno a settembre. Di regola le ferie hanno carattere continuativo, ma esiste la possibilità di frazionarle in non più di due periodi all’anno, concordati tra le parti.
I lavoratori possono usufruire di permessi individuali retribuiti per effettuare visite mediche documentate, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare. Per i lavoratori conviventi, i permessi non possono superare le 16 ore annue (12 ore per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super e per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni).
Per i lavoratori non conviventi, con orario non inferiore alle 30 ore settimanali, i permessi non possono sforare le 12 ore annue. Se l’orario settimanale è inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato. È possibile che le parti si accordino su permessi non retribuiti. Fra le novità introdotte nel nuovo ccnl, vi è la possibilità per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, di usufruire di 40 ore annue di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
In caso di matrimonio, al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, che può essere fruito anche non in coincidenza con la data delle nozze, purché entro il termine di un anno dalle stesse.

“L’anzianità di lavoro ha un peso su molte questioni: dalla garanzia di mantenimento di lavoro fino alla cessazione del rapporto”

Nuovo contratto lavoro domestico: risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti. Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, è necessario un preavviso di 15 giorni di calendario, mentre oltre i 5 anni di anzianità i giorni diventano 30.
Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità, il preavviso è pari a 8 giorni di calendario, mentre oltre i 2 anni di anzianità i giorni salgono a 15. Per i portieri privati, custodi di villa e altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, il preavviso è pari a 30 giorni fino a un anno di anzianità e 60 giorni per anzianità superiore.

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

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