Locazione a uso transitorio, per esigenze temporanee

Ecco quali sono le esigenze che spingono le parti, locatore e conduttore, a redigere un contratto di locazione a uso transitorio.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 31/03/2017 Aggiornato il 31/03/2017
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Particolare tipologia di contratto di affitto, la locazione a uso transitorio viene scelta per soddisfare esigenze temporanee non turistiche di conduttore e/o locatore.

Il contratto di locazione a uso transitorio infatti permette al locatore di concedere per un periodo di tempo limitato e per un’esigenza transitoria ben precisa, il godimento di un immobile destinato ad abitazione del conduttore, dietro pagamento del canone di locazione.

La legge individua le caratteristiche peculiari che deve avere tale contratto. In primis, essendo transitorio, la durata: essa deve avere un minimo, 1 mese e un massimo, 18 mesi. In tali contratti non è prevista la disdetta visto che il contratto cessa automaticamente alla fine del periodo indicato. Se però il conduttore continua, a godere dell’immobile, anche dopo la scadenza, il contratto si converte in ordinario con durata classica 4+4. Può esserci anche un rinnovo, sempre dettato dal perdurare dell’esigenza transitoria che ha spinto le parti a stipulare il contratto. In tal caso si dovrà confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dell’immobile sarà obbligato a comunicare la disdetta prima della scadenza del contratto. Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente cambiato da transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.

A questo punto è bene soffermarci proprio sull’indicare quali siano tali esigenze transitorie tipiche del contratto in oggetto. Secondo il DM 10 marzo 2006: “In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata”.

Quali sono a titolo esemplificativo tali ipotesi di transitorietà? Eccole di seguito:

  • il trasferimento temporaneo per lavoro;
  • l rientro dopo un periodo dall’estero;
  • la separazione dal proprio coniuge;
  • l’assistenza a familiari che necessitano di particolari cure o assistenza;
  • assunzione con la stipula di contratti di lavoro a termine;
  • l’effettuazione di stage di lavoro;
  • l’inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per eventi atmosferici o l’esigenza di eseguire opere di restauro o ristrutturazione.

Nel contratto ad uso transitorio deve essere prevista una specifica clausola che individui proprio l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore e che deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. Se le esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria.

Tra gli altri elementi che costituiscono il contratto di locazione transitorio anche:

  • le generalità delle parti
  • la descrizione dell’immobile
  • il canone di locazione e le modalità di versamento
  • la clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’immobile, insieme all’APE, l’attestato di prestazione energetica.
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