Lavori senza permessi: gli interventi di edilizia libera

Tutti i lavori di edilizia libera che si possono fare senza richiedere un permesso edilizio comunale.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 12/02/2019 Aggiornato il 12/02/2019
Lavori senza permessi: gli interventi di edilizia libera

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Glossario delle opere in edilizia libera“, ad aprile 2018, sono stati specificati gli interventi che si possono eseguire senza dover richiedere un permesso edilizio comunale. In questo modo il quadro nazionale viene uniformato e non dovrebbero più verificarsi sul territorio italiano interpretazioni differenti, come invece avveniva in passato. È il risultato di un percorso normativo iniziato con il Testo Unico dell’edilizia. Introdotto dal Dpr n. 380 del 6 giugno 2001, disciplinava l’attività edilizia e specificava i requisiti da soddisfare per la realizzazione delle varie opere. Nel corso degli anni la norma è stata modificata, come nel caso del cosiddetto “decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), che ha introdotto una nuova nozione di manutenzione straordinaria e, in tempi più recenti, dal Decreto legislativo 222/2016 che ha definito le cinque procedure edilizie e le differenti categorie d’intervento, senza però entrare nel dettaglio delle singole opere.

Quest’ultimo aspetto, almeno per quanto concerne l’edilizia libera, è ora assunto dal Glossario che, in un’apposita tabella, individua le principali opere. Sono 58 quelle che si possono eseguire senza titolo abilitativo, a patto che rispettino le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Senza comunicazione, ma a norma

Con il “Glossario” vengono chiariti in particolare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ma viene anche specificato che sono sempre da rispettare tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e, naturalmente, igienico-sanitarie. Oltre a quelle relative al rischio idrogeologico e a quelle che tutelano i beni culturali e paesaggistici.

Le principali opere “libere”

La manutenzione ordinaria è una delle categorie elencate nel “Glossario per le opere in edilizia libera”. Al suo interno sono indicati una serie di interventi riguardanti “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Fra queste, per esempio, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento (comprese le guaine, i sottofondi, etc.) della pavimentazione interna ed esterna. E ancora, il rifacimento, la riparazione e la tinteggiatura dell’intonaco interno ed esterno. Non è richiesto alcun permesso neppure per gli interventi di riparazione, sostituzione e rinnovamento che riguardano gli elementi decorativi delle facciate (marcapiani, modanature, corniciature e lesene), le opere di lattoneria (grondaie, tubi e pluviali), gli impianti di scarico, i rivestimenti interni ed esterni, i serramenti e gli infissi, sia interni sia esterni.
• Via libera per l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento anche di inferriate o altri sistemi anti-intrusione e per gli elementi di rifinitura delle scale. Così come per la costruzione di scale retrattili e di arredo, parapetti, ringhiere o per il manto a copertura dell’edificio, comprese opere quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti. In quest’ultimo caso, però, l’intervento deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’elemento e dei materiali.

Controsoffitti

Edilizia libera per l’installazione, riparazione e sostituzione di controsoffitti non strutturali. Per installare quelli di tipo strutturale è, invece, necessaria l’autorizzazione, mentre per la riparazione o l’eventuale rinnovamento di questi non serve alcun permesso. quest’ultimo caso, però, l’intervento deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’elemento e dei materiali.

Anche gli impianti… ma non tutti

Altri interventi di manutenzione ordinaria che non necessitano di alcun titolo abilitativo sono la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi.
Per l’installazione dell’ascensore e degli impianti di sollevamento verticale, invece, è necessaria una Scia, mentre la semplice riparazione, il rinnovamento o la sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma rientrano fra gli interventi in edilizia libera.
Sono comprese anche la riparazione e la sostituzione della rete fognaria e dell’impianto elettrico, o ancora dell’impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas (compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e la messa a norma).
Non servono permessi per riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianto igienico e idro-sanitario, nello specifico apparecchi sanitari e impianti di scarico, compresa la loro messa a norma.
Non vi è alcun iter anche per l’installazione e la manutenzione degli impianti di illuminazione esterni, di quelli di protezione incendi e di climatizzazione, comprese le opere per la canalizzazione e per la messa a norma.
Occorre l’autorizzazione invece per installare un impianto di estrazione fumi, mentre riparazione, adeguamento, integrazione ed efficientamento si eseguono liberamente.
Il Glossario include nell’elenco anche gli interventi di installazione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore ai 12 kW e di pompe di calore aria-aria.

Ora è più semplice eliminare ostacoli

Hanno il via libera anche le opere che sono mirate all’eliminazione delle barriere architettoniche: installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, apparecchi sanitari e impianti igienico e idro-sanitari e dispositivi sensoriali. La condizione è che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Infine, il Glossario elenca una serie di opere, dall’installazione alla riparazione, fino alla loro sostituzione, che non necessitano di alcun permesso e che riguardano le aree gioco e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Pergole e tende da sole

Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici comprendono, fra gli altri: barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche, gazebi (di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo), giochi per bambini e spazio di gioco in genere (compresa la recinzione), pergolati (di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo), ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere, ripostigli per attrezzi (di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo), sbarre, separatori, dissuasori, stalli per biciclette, tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo ed elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale.

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

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