Imu e Tasi: come rimediare e pagare il saldo in ritardo

Una volta passata la scadenza del 16 dicembre 2015, il contribuente che non ha rispettato la scadenza può rimediare e pagare in ritardo usufruendo del ravvedimento operoso. Ecco quali sono le sanzioni da pagare.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 17/12/2015 Aggiornato il 17/12/2015
Imu

Ieri è scaduto il termine per il pagamento del saldo dell’imu e della  tasi dovuto per il 2015 e per chi non ha rispettato questa scadenza, è possibile rimediarvi pagando in ritardo grazie all’istituto del ravvedimento operoso., oggetto di recenti novità in misura più favorevole per i contribuenti ritardatari.

In particolare si potrà pagare l’imposta dovuta in ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla Legge ma entro un certo periodo di tempo, insieme a delle sanzioni ridotte a seconda del ritardo e interessi in misura fissa. Vediamo nei dettagli entro quando si può pagare il saldo di entrambe le imposte in ritardo e le sanzioni a cui si va incontro.

  • pagamento dal 17 dicembre al 30 dicembre 2015: insieme al saldo dovuto si paga una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (dal 2016 questa sanzione sarà dello 0,1%)
  • pagamento dal 1 gennaio 2016 al 15 gennaio 2016: la sanzione è del’ 1,5%
  • pagamento dal 16 gennaio 2016 al 16 marzo 2016: sanzione ridotta all’1,67%
  • pagamento dal 17 marzo 2016 al 30 giugno 2016: sanzione pari al 3,75% dell’imposta dovuta.

Se si paga dopo 1 anno si applicherà la sanzione piena del 30%.  Per fruire delle sanzioni ridotte però si deve pagare prima che il Fisco “si accorga” di questo ritardo quindi prima che la violazione sia constatata.

Insieme al saldo dovuto e alle sanzioni ridotte si applicano sempre gli interessi che sono pari allo 0,5% annuo da calcolare sull’imposta rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

Per pagare entrambe le imposte in ritardo si deve usare il modello F24 e compilarlo nella sezione “IMU ed altri tributi locali” dove oltre al codice ente/Comune (reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate) e alla colonna codice tributo (“3912” per l’Imu e “3958” per la Tasi), va barrata la casella Ravv che si riferisce proprio al ravvedimento.

modello F24, compilarlo nella sezione “IMU ed altri tributi locali” dove oltre al codice ente/Comune e alla colonna codice tributo (“3912” per l’Imu e “3958” per la Tasi), va barrata la casella Ravv ravvedimento

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