Il canone rai si paga da quest’anno direttamente nella bolletta della luce e il primo addebito nel 2016 avverrà con la bolletta di luglio. Il canone Tv è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive e la detenzione si presume nel caso esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui si ha residenza principale, quindi solo sulle prime case. Ma chi non detiene un televisore?
In questo caso per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Rai si deve presentare una dichiarazione sostitutiva, il cui modello si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate, con cui appunto si dichiara di non possedere alcun televisore e come tale non si andrà a pagare il canone Rai. La dichiarazione può essere presentata anche quando il titolare dell’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perchè già pagato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate). La dichiarazione può essere presentata, sulla base del modello fornito dall’Agenzia delle entrate anche da chi ha ottenuto entro il 31 dicembre 2015 il suggellamento del televisore con cui scattava l’esonero (dal 2016 non è più possibile chiedere che il televisore sia sigillato). La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate solo da chi è titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o nel caso di un soggetto deceduto. dal suo erede.
La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata on line mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia (Fisconline o Entratel). Si può anche delegare un intermediario abilitato, tipo Caf o patronato, per presentare la dichiarazione. Quando non è possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita per posta in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.
Entro quanto si presenta? Solo per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione del televisore deve essere presentata entro il 30 aprile 2016 per chi la invia tramite posta ed entro il 10 maggio 2016 per chi invece la invia on line, esonerando così dal pagamento del canone dovuto per il solo 2016. La dichiarazione infatti ha validità annuale e va quindi presentata di anno per anno per avere l’esonero. Chi presenta la dichiarazione sostitutiva dal 1° maggio 2016 per posta e dall’11 maggio 2016 on line ed entro, in entrambi i casi, il 30 giugno, godrà dell’esonero dal pagamento del canone per il semestre luglio-dicembre 2016. A regime dal 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. Dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 invece per il canone Rai dovuto nel 2018 e così negli anni a seguire. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Così ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. E per le nuove utenze elettriche? Se attivate nel 2016, la dichiarazione dovrà essere inviata entro la fine del mese successivo a quello di attivazione dell’utenza e solo per quelle attivate a gennaio, febbraio o marzo 2016 il termine scade il 30 aprile (se l’invio è per posta) o il 10 maggio (se l’invio è via computer).