Ecobonus e sisma bonus, al via lo sconto in fattura. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

I beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Ma, dai riscontri che giungono alla nostra redazione sembra impossibile trovare imprese che aderiscano, almeno per quanto riguarda i climatizzatori.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 10/09/2019 Aggiornato il 04/10/2019
ecobonus e sismabonus

Introdotto dal Decreto Crescita, lo sconto in fattura previsto per i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, è ora regolato dall’Agenzia delle Entrate.  Il Dl n. 34 del 2019 ha introdotto la possibilità per chi esegue interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sul proprio immobile di optare, al posto delle detrazioni fiscali, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Precisiamo che, anche sulla base dei riscontri che riceviamo dai lettori, nessun fornitore, nemmeno le grandi catene che vendono per esempio elettrodomestici (e tra questi i climatizzatori), sembrano intenzionate a concedere lo sconto in cambio della cessione di credito per l’acquisto di condizionatori. Vediamo comunque nel dettaglio che cosa è previsto dalla legge, in generale.

Ecobonus e sismabonus: lo sconto in fattura

Con un provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità su come e quando comunicare l’opzione. In pratica chi sostituisce gli infissi, l’impianto di riscaldamento o installa una caldaia a condensazione o ancora chi effettua interventi di consolidamento della propria casa, invece che avere la detrazione fiscale al 50, 65 o 85% (a seconda degli interventi) può cedere l’agevolazione al venditore o al fornitore dell’intervento che effettua così uno sconto immediato di pari importo sulla fattura. Lo sconto che si può ottenere è pari alla detrazione alla quale si avrebbe diritto per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’importo è calcolato tenendo conto del costo da pagare comprensivo della somma non versata per effetto dello sconto. Il pagamento va effettuato con un bonifico dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore.  Così per un impianto di climatizzazione da 1.200 euro, si otterrà una fattura a prezzo pieno, ma il bonifico da effettuare sarà solo di 600 euro, la metà.

Cosa deve fare il fornitore

Il fornitore che decide di praticare lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

I beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, devono però comunicare  all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, nell’area del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata. Nella comunicazione vanno indicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione,
  • la tipologia di intervento effettuato,
  • l’importo complessivo
  • l’anno di sostenimento della spesa sostenuta
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
  • la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione
  • la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

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