Contenuti trattati
Il canone rai nella bolletta della luce diventa pienamente operativo grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Ministeriale del 13 maggio 2016 e alla circolare n. 29/E del 21 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate. La Legge di Stabilità ha previsto l’inserimento del canone direttamente nella bolletta per la fornitura dell’energia elettrica, riducendone anche l’importo a 100 euro annui. Ecco di seguito una breve guida con tutte le informazioni complete.
Canone Rai: chi paga
Il canone Rai è l’imposta che si paga per la detenzione di un apparecchio televisivo a prescindere dall’utilizzo o meno e dai canali che si guardano. Per apparecchio televisivo si intende – in base a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 – un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno. E’ escluso quindi che computer, tablet e smartphone possano essere considerati apparecchi televisivi e come tale su di essi non si paga l’imposta.
A pagare il canone Rai è chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi e la detenzione della televisione da quest’anno si presume dall’esistenza nell’abitazione di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica. Se due coniugi risiedono nella stessa abitazione e ad esempio l’utenza elettrica è intestata al marito e l’abbonamento Tv alla moglie, il canone Rai è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito. Se invece i due coniugi hanno residenze diverse e di conseguenza due utenze elettriche, una intestata al marito e una alla moglie, significa che sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone Rai è dovuto per ciascuna di esse. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto elettrico è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24, con scadenza solo per l’anno 2016 il 31 ottobre 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali, l’addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si verifica per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza.
Canone Rai seconda casa
Chi ha una seconda casa paga il canone Rai solo una volta per l’abitazione principale. Se l’immobile è concesso in locazione, a pagare l’imposta è l’inquilino tenuto al pagamento anche se la casa che ha preso in affitto era già ammobiliata e in essa già presente la televisione. Paga sempre l’inquilino anche se l’utenza elettrica è intestata al locatore. L’inquilino non è tenuto invece al pagamento del canone Rai in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio quando ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori.
Esonero canone Rai: la dichiarazione di non detenzione della televisione
Chi non possiede la televisione ha avuto tempo fino al 16 maggio scorso per inviare una dichiarazione di non detenzione della TV allo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate e fruire dell’esonero dal pagamento del canone. Decorsa questa scadenza le altre date da ricordare per presentare la dichiarazione sono:
- dal 17 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016: la dichiarazione in tal caso ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
- dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017: kla dichiarazione avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Dal 2017 le date da ricordare per presentare la dichiarazione di non detenzione sono i seguenti:
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal contribuente tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello di dichiarazione insieme ad un valido documento di riconoscimento può essere inviato tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Se poi successivamente alla dichiarazione di non detenzione si è acquistato un apparecchio televisivo, allora occorrerà presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello.
Esenzione canone Rai ultra 75enni
I cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta deve essere corredata da un documento di identità valido e va compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta deve essere presentata per la prima volta entro il 30 aprile ovvero per coloro che intendono invece beneficiare dell’esonero a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
La dichiarazione sostitutiva di esonero dal pagamento del canone TV può:
- essere spedita per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino
- essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Canone Rai in bolletta
Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate le sette rate scadute di quest’anno. Pertanto, in sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016Dal 2017 l’addebito del canone TV avverrà con l’emissione bimestrale della bolletta elettrica. Chi è pensionato e ha un reddito di non superiore a 18.000 euro può chiedere di poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione ma è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
Casi particolari per il primo anno di addebito
Nella circolare n. 29/E del 21 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni casi dubbi che possono sorgere per il primo anno di applicazione del canone in bolletta:
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016 e ancora attiva il 1/07/2016: nel mese di luglio si applica il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio e poi si prosegue con ratei mensili
- Contribuente con una fornitura residente attivata successivamente al 1/1/2016 ed entro il 30/09/2016: si applica il canone dalla rata del mese di attivazione
- Contribuente con una fornitura residente attivata dal 01/10/2016: si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente c’è una fornitura attiva
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016 e senza nessuna altra fornitura residente riattivata nell’anno: non si addebita il canone
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1/07/2016 ed entro il 30/09/2016: si applica l’intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30/10/2016
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata prima del 1/07/2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016: si applica il canone dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente c’è una fornitura attiva.
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata entro il 30/09/2016: si applica il canone per l’intero anno 2016 con le seguenti particolarità: sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione; sulla nuova fornitura si applicano le rate mancanti nel primo mese disponibile, poi si prosegue con le normali rate
- Contribuente con una fornitura residente attiva dal 1/1/2016, disattivata dopo l’1/07/2016 e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 30/09/2016 Si applica il canone per l’intero anno 2016: – sulla fornitura attiva il 01/07/2016 si applicano le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione – sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, si applicano i ratei mancanti – se a gennaio 2017 non c’è nessuna fornitura residente attiva, le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate
- Contribuente con una fornitura residente attiva al 1/1/2016, il 15/6/2016 cambia da residente a non residente: il canone non è addebitato in quanto al 1/7/2016 la fornitura non è residente.