Attivo il servizio di consultazione telematica (gratuita e senza pagamento di alcun tributo) delle banche dati ipotecaria e catastale per i beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare anche in parte del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. L’Agenzia delle entrate definisce la modalità di consultazione telematica e accesso, gratuitamente e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale se il soggetto richiedente è anche titolare di diritto di proprietà sull’immobile di cui chiede la consultazione. Dal 1 dicembre 2012, l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate e sul sito Internet di quest’ultima si può accedere gratuitamente a vari servizi come la consultazione di rendite catastali, ricerca particelle di fabbricati non dichiarati, correzione di dati catastali o anche prenotare appuntamenti con i funzionari dell’Agenzia per servizi catastali. È stato dapprima il decreto legge n. 16 del 2012 a prevedere che il soggetto titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su immobili, potesse chiedere direttamente presso gli uffici dell’Agenzia del territorio, l’accesso e la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio, in maniera completamente gratuita e senza dover pagare alcun tributo. Si rimandava ad un apposito provvedimento dell’agenzia la definizione delle modalità di consultazione e accesso.
Questo provvedimento è arrivato ( il n. 2014/ 31224) e con esso si chiarisce che la consultazione e l’accesso gratuito nella fase iniziale, dal 31 marzo 2014, è consentito alle persone fisiche il cui codice fiscale è già presente negli archivi dell’Agenzia perché registrate ai servizi telematici ossia Entratel e Fisconline. Sempre dal 31 marzo 2014, l’accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale, gratuito e in esenzione da tributi, può essere effettuato anche presso le postazioni informatiche degli sportelli catastali decentrati dell’Agenzia delle entrate. All’atto della richiesta però, la persona fisica dovrà esibire, al fine dell’esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.