Aumento Iva al 22%: facciamo degli esempi

Quale aliquota Iva deve essere applicata in caso di beni mobili, immobili, vendita a rate e conguagli?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/10/2013 Aggiornato il 09/10/2013
Aumento Iva al 22%: facciamo degli esempi

Dal 1° ottobre 2013 è passata dal 21 al 22%. Parliamo dell’aliquota Iva, il cui aumento è stato incerto fino all’ultimo momento, portando confusione tra professionisti e consumatori. Innanzitutto distinguiamo tra beni immobili e mobili. La regola base stabilisce che per i primi l’effettuazione da osservare nell’ambito delle cessioni di beni coincide con il momento della stipula del contratto con cui viene trasferita la proprietà. Questo significa che nei rogiti stipulati dopo il 30 settembre 2013, qualora soggetti a Iva ordinaria, questa sarà pari al 22%. Per i beni mobili, invece, si fa riferimento alla data di spedizione o di consegna che, se successiva al 30 settembre, comporta un’aliquota del 22%. Tuttavia le tante deroghe presenti nel sistema dell’Iva sviluppano e moltiplicano diverse casistiche. Per esempio, che succede in caso di fatturazione o pagamento anticipati rispetto alla consegna del bene? Una cessione fatturata o pagata entro il 30 settembre va assoggettata a Iva al 21%, anche se i beni venissero consegnati dopo fine settembre. Altro caso particolare è la vendita a rate, da considerarsi una cessione di beni: se l’articolo acquistato con pagamento dilazionato in più mensilità è stato ritirato prima di settembre, per l’intero ammontare l’Iva andrà calcolata al 21%.
Infine ci sono gli atti preliminari di vendita, la cui stipula non assume rilievo ai fini Iva, in quanto non produce effetti traslativi o costituitivi. Tuttavia resta necessario assoggettare a Iva al 21% eventuali acconti versati o fatturati prima del 30 settembre. Al 22% andranno quelli posteriori. Attenzione anche ai conguagli: ad esempio, un fornitore di energia elettrica che emetta una bolletta sulla base di consumi periodici con conguaglio a consuntivo, secondo la circolare 45/E/2011, deve applicare agli accrediti l’aliquota vigente nel periodo al quale il conguaglio si riferisce.

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