Assicurarsi contro gli infortuni domestici

L’assicurazione contro gli infortuni domestici - introdotta dal 2001 dall’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - è obbligatoria per alcuni soggetti. Ricordiamolo insieme.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 08/03/2022 Aggiornato il 09/03/2022
assicurazione infortuni

Occuparsi della casa e della gestione della famiglia è un lavoro a tutti gli effetti, che richiede pazienza e tempo. Il tutto a titolo gratuito. La casa – per quanto ambiente familiare – è anche pieno di insidie per chi se ne prende cura. Gli incidenti domestici – per l’utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas, sostanze chimiche e acqua – non sono infrequenti e spesso possono essere causa di cadute e infortuni.

Dal 2001 l’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha istituto l’assicurazione contro gli infortuni domestici. La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. L’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria, come stabilito dalla legge n. 493 del 1999.

La polizza assicurativa dell’Inail contro gli infortuni domestici

L’Inail tutela tutte le persone di età compresa tra i 18 ed i 67 anni che si occupano dei lavori in casa e della cura dei familiari in maniera abituale gratuita ed esclusiva. È escluso chi svolge un’altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

In particolare si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). È escluso dall’obbligo assicurativo: colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni

  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso

Il premio da versare è pari a 24 euro. In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento. In caso di rinnovo dell’assicurazione, il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio e la copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l’anno precedente.

Come assicurarsi

Per iscriversi per la prima volta è necessario inoltrare la domanda esclusivamente tramite i servizi online messi a disposizione dall’Istituto. Per i soggetti già iscritti è possibile rinnovare la polizza assicurativa nel mese di gennaio, utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 euro annui.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

A cosa hanno diritto gli assicurati

Se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019), si ha diritto a una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 1.454,07). In presenza di determinate gravi menomazioni si ha diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), pari ad euro 574,59. Si ha diritto comunque a una prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro se l’inabilità permanente accertata è tra il 6% e il 15%. Nella tutela assicurativa è compreso l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché un assegno una tantum pari a 10.542,45 euro.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 0 / 5, basato su 0 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!