Non è stato un passaggio senza complicazioni quello da Ace (attestato di certificazione energetica) ad Ape (attestato di prestazione energetica). Introdotto dal Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, l’Ape ha sostituito l’Ace, già obbligatorio nei rogiti di compravendita, complicando la documentazione necessaria per attestare la classe energetica di un immobile. L’Ape infatti dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell’edificio rispetto all’attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale; tuttavia procedure e misure per calcolare la classe energetica degli immobili non sono ancora state chiarite e si è continuato a emettere, nella maggior parte dei casi, certificati denominati Ace, redatti secondo il sistema del passato. Come, d’altronde previsto da una circolare del ministero dello Sviluppo economico emessa ad agosto 2013, secondo cui fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, i calcoli potranno continuare a essere effettuati in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti. Tuttavia nella circolare, in merito alle procedure Ace che restano in vigore per il calcolo dell’Ape, si fa riferimento alle leggi regionali e alla normativa nazionale precedente e, considerando che la legge nazionale è di rango superiore a quelle regionali, il rischio è che, in sede di verifica, venga chiamato in causa un giudice a decidere sulla nullità dei contratti di vendita, donazione e nuove locazioni firmati dopo il 6 giugno scorso e non accompagnati dall’Ape.
Ape o Ace? A rischio la validità dei contratti di compravendita
Complicazioni con la certificazione energetica: il passaggio da Ace (attestato di certificazione energetica) ad Ape (attestato di prestazione energetica) potrebbe comportare l'annullamento dei contratti di compravendita degli appartamenti.
A cura di “La Redazione”
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