Chi ha acquistato un immobile lo scorso anno fruendo dell’agevolazione prima casa ha ancora tempo per trasferire la residenza. I canonici 18 mesi dalla data del rogito, entro cui trasferire la residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione, lo scorso anno sono stati congelati a causa della pandemia e anche nel 2021 è stata prevista una proroga.
Acquisto prima casa con gli sconti fiscali
Quando si compra casa occorre pagare delle imposte allo Stato con importi diversi a seconda che il venditore sia un’impresa di costruzione ovvero un soggetto privato.
Chi acquista la prima casa, rispettando precise condizioni dettate dalla legge, può fruire dell’agevolazione fiscale che consiste nel pagare le imposte dovute allo Stato in misura ridotta. Si tratta dell’agevolazione prima casa per cui se la compravendita è soggetta ad Iva, l’aliquota applicabile non è più al 10 bensì al 4 per cento e le imposte ipotecaria, catastale e di registro hanno misura fissa di 200 euro. Se si acquista la prima casa da un soggetto privato o da un’impresa ma senza Iva, l’imposta di registro è al 2%, mentre le imposte ipotecaria e catastale hanno misura fissa di 50 euro.
Per avere l’agevolazione prima casa, l’immobile da acquistare non deve essere di lusso né di pregio quindi non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici e castelli. L’abitazione inoltre deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la sua residenza. Nell’atto di acquisto il compratore deve allegare una dichiarazione, a pena di decadenza, in cui dichiara di voler trasferire la sua residenza. Se l’immobile si trova in un Comune diverso da quello in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, deve essere comunque nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la sua attività di studio, di volontariato e sportive.
Trasferimento residenza: quando decorrono i 18 mesi
L’articolo 24 del Dl 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” per avere il bonus prima casa. In particolare la sospensione riguardava il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione, il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale e il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
Tali termini dovevano riprendere a decorrere nel 2021. Ma il DL Milleproroghe rinnova queste scadenze prevedendo che:
- i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022
- i termini che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a doversi computare dal 1° gennaio 2022.
Quindi, per chi acquista un immobile prima casa e deve trasferire entro 18 mesi la residenza, se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022. Se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022.
Sospeso fino al 31 dicembre 2021 anche il termine della scadenza di un anno che il contribuente, che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi, ha a disposizione per conservare l’agevolazione procedendo con l’acquisto di un altro immobile da utilizzare come abitazione principale. Sospeso anche il termine di un anno a disposizione per procedere alla vendita dell’abitazione in caso di acquisto di un secondo immobile. La stessa tempistica è prevista anche per beneficiare del credito di imposta in caso di nuovo acquisto dopo l’alienazione dell’immobile al quale è stato applicato il bonus prima casa