Lavori senza pratica edilizia

Dallo scorso aprile non serve chiedere il permesso del Comune per ben 58 tipi di intervento. Ecco l'elenco dei lavori senza pratica edilizia, detti anche di edilizia libera.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 13/01/2019 Aggiornato il 13/01/2019
illustrazione per lavori senza pratica

I lavori senza pratica edilizia sono 58: lo scorso mese di aprile è stato pubblicato, infatti, l’elenco delle opere che si possono eseguire in “edilizia libera“, senza permesso del Comune. Si tratta del Glossario delle opere in edilizia libera che è la prima parte di un più ampio dossier istituzionale relativo agli interventi che avrà come obiettivo quello di uniformare sul territorio nazionale il regime giuridico in materia di edilizia. 

Queste le novità introdotte dal Glossario dei lavori senza pratica:
– Edilizia libera: sono 58 opere di manutenzione ordinaria 
– Niente iter per tende da sole e abbattimento barriere architettoniche
– Modificata anche la procedura di autorizzazione paesaggistica

Il Glossario delle opere in edilizia libera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, è allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018. L’adozione di questo elenco, al momento “non esaustivo” (ma che in futuro sarà ampliato con nuove opere), era prevista dal Decreto legislativo n. 222 del 2016, il cosiddetto “decreto Scia 2”, che aveva introdotto le cinque procedure per gli interventi edilizi (edilizia libera, Permesso di costruire, Scia, Scia alternativa al permesso di costruire e Cila). Il Glossario, in vigore dal 22 aprile 2018, non fa altro che specificare nel dettaglio quali sono le opere che possono essere realizzate in edilizia libera, ossia senza alcun permesso o autorizzazione.

Cosa dice la legge

Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n. 380 Noto come “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. È in vigore dal 05/02/2003.
– Dl 133/2014 (decreto “Sblocca Italia”) Tratta le “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
– Decreto legislativo 222/2016 Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico sul territorio nazionale, il decreto si occupa di: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7/8/2015, n. 124”.

Tutela del paesaggio

Il DPR 31/2017 ha modificato le norme sull’autorizzazione paesaggistica.
Molti degli interventi elencati sono addirittura esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ed è stata ampliata la casistica degli interventi di lieve entità, per i quali si esegue una procedura semplificata.
Di conseguenza, a seconda dell’intervento che si intraprende, sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
– intervento libero senza autorizzazione paesaggistica
– autorizzazione paesaggistica semplificata 
– autorizzazione paesaggistica ordinaria

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

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