Lavori condominiali: tutti i bonus fiscali del 2018

Dalla detrazione per ristrutturazione, passando al bonus mobili, fino all'ecobonus e al nuovo bonus verde: ecco in rassegna tutte le agevolazioni fiscali del 2018 per i lavori condominiali.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/03/2018 Aggiornato il 18/03/2018
lavori su condominio

Anche quest’anno il Fisco concede una serie di agevolazioni nel caso di lavori sugli immobili e anche sulle parti comuni di edifici residenziali. Tra ristrutturazione e risparmio energetico, ecco quali sono in rassegna i bonus previsti.

Bonus ristrutturazione per lavori condominiali

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile fruire della detrazione Irpef al 50%, con un limite massimo di spesa 96.000 euro, per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali. Le parti comuni sono quelle previste all’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: le fondazioni,  i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera..

La detrazione Irpef al 50% per la ristrutturazione è fruibile se si eseguono, su tali parti comuni, interventi di:

  • manutenzione ordinaria come ad esempio la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage
  • manutenzione straordinaria come ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne
  • restauro e risanamento conservativo come l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti e l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
  • ristrutturazione edilizia come la modifica della facciata e la realizzazione di una mansarda o di un balcone.

Per tali lavori occorre che l’assemblea condominiale approvi la delibera relativa all’esecuzione dei lavori, insieme alla tabella millesimale di ripartizione della spesa. La detrazione fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per avere l’agevolazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Tra i documenti da conservare ed esibire occorre che vi sia la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-imu), se dovuta, nonché la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese, la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi ed eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Il pagamento delle spese deve avvenire con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati specificatamente la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), insieme al codice fiscale del beneficiario della detrazione e al codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. I condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale – tale obbligo sussiste quando il condominio presenta meno di 8 unità immobiliari –  possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

L’Agenzia delle Entrate infatti ha precisato che il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta). Se manca il codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente dovrà dimostrare poi, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

Bonus mobili per lavori condominiali

Collegato alla detrazione per ristrutturazione, il bonus mobili è una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Cucine, letti, armadi, ma anche frigoriferi, lavatrici sono tanti i mobili nuovi e grandi elettrodomestici che si possono acquistare con il bonus, l’importante è realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.). Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali in particolare, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017. Per gli acquisti effettuati nel 2017, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi come per esempio cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo. I grandi elettrodomestici per cui fruire del bonus mobili sono ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Ecobonus per lavori condominiali

Anche quest’anno per i lavori condominiali si potrà continuare a fruire dell’ecobonus, la detrazione fiscale prevista per una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico. La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE). Sono previsti controlli a campione dell’Enea che, in caso di dichiarazioni mendaci, revocherà gli incentivi concessi.

Per avere la detrazione, oltre al pagamento delle spese con bonifico parlante occorre trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati, la scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato e quella descrittiva dell’intervento.

Bonus verde in condominio

Da quest’anno è stata introdotta una nuova agevolazione, il bonus verde, che consiste in una  detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il bonus verde deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). 

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