La raccolta differenziata, oltre a essere una responsabilità etica per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, è anche obbligatoria e regolata da norme stringenti.
Se si vive in condominio, ognuno è tenuto a conferire i propri sacchetti della spazzatura divisi per materiale – umido, carta e cartone, plastica, vetro, indifferenziata – in appositi bidoni, in genere collocati in locali di deposito o nel cortile comune.
Ma cosa succede se un condomino non divide bene i rifiuti domestici per tipologie o li deposita in un bidone sbagliato?
Ecco quali sono le multe per l’errata suddivisione dei rifiuti e chi viene considerato responsabile.
Quali sono le sanzioni per la raccolta differenziata non corretta
Va precisato innanzitutto che le sanzioni nel caso di una raccolta differenziata che non rispetta le indicazioni relative alla suddivisione delle diverse tipologie di materiali sono di natura amministrativa, e non penale.
Ciò implica che, nel caso di violazione, si può incorrere in una segnalazione della Polizia Municipale, e non invece in una denuncia.
Le regole per il conferimento dei materiali sono stabilite a livello territoriale, in mancanza di una normativa nazionale in tal senso, e sono quindi i Comuni a gestire la raccolta e a indicare come vanno divisi i rifiuti e quali sono i materiali da gettare nell’uno o nell’altro contenitore.
Di conseguenza, sono sempre le Amministrazioni locali a comminare le multe, tramite la Polizia Locale.
L’entità della sanzione varia da un comune all’altro, ma in linea di massima chi usa i cassonetti della raccolta differenziata per gettare materiali diversi da quelli previsti dal regolamento locale rischia una multa dai 25 ai 155 euro.
Chi è il responsabile della raccolta differenziata sbagliata?
Spesso viene sanzionato il condominio e ritenuto responsabile in solido l’amministratore.
Ma è lecito?
La questione è controversa e di difficile interpretazione.
In generale, la responsabilità di un illecito, in ambito amministrativo così come in ambito penale, è sempre personale.
Pertanto un terzo, nella fattispecie l’amministratore di condominio in quanto responsabile della gestione dello stabile, non può essere considerato responsabile della violazione dei regolamenti relativi al conferimento dei rifiuti.
Egli infatti non è un controllore dei comportamenti dei condomini e non ha potere di coercizione, ma può al massimo fornire tutte le indicazioni necessarie a dividere correttamente la spazzatura domestica.
È quindi chi ha materialmente fatto la violazione a dover essere sanzionato.
Però qui sorge il problema relativo all’identificazione del responsabile materiale, cosa ancora più difficile nel caso di condomini con decine se non centinaia di abitanti.
La Polizia Municipale deve cercare di accertarsi su chi sia il soggetto che ha commesso l’infrazione prima di stendere il verbale, e non sempre è fattibile.
D’altra parte, l’articolo 1131, comma 2, del Codice Civile dice che l’amministratore “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
Ciò significa che l’amministratore è il rappresentante del condominio nell’ambito di qualsiasi procedimento e provvedimento.
Inoltre, i contenitori dei rifiuti sono dati in dotazione al condominio da parte del Comune: è il condominio a servirsene per il servizio di raccolta differenziata.
Ciò fa sì che trovi applicazione l’articolo 6 della Legge n. 689/1981, secondo il quale “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
È il condominio a essere in possesso e a usare la “cosa che servì a commettere la violazione”, i cassonetti nella fattispecie, e pertanto è obbligato in solido con l’autore materiale della violazione stessa al pagamento della sanzione.
Pertanto, il condominio, come assegnatario e gestore dei contenitori, è obbligato a pagare la multa insieme al trasgressore, anche se questo non viene identificato.