Equitalia: in scadenza la mini sanatoria delle cartelle esattoriali

C’è tempo fino al 31 marzo 2014 per estinguere i propri debiti con il Fisco, pagando le cartelle esattoriali pendenti senza interessi. Ecco tutte le informazioni utili.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 25/03/2014 Aggiornato il 31/03/2014
Equitalia: in scadenza la mini sanatoria delle cartelle esattoriali

In scadenza il 31 marzo 2014 la possibilità di aderire alla mini sanatoria Equitalia, la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di estinguere debiti pendenti con il Fisco, quindi pagare cartelle esattoriali, senza interessi, in un’unica soluzione. Il termine ultimo era stato individuato dalla stessa legge n. 147/2013 al 28 febbraio scorso, poi prorogato al 31 marzo. I contribuenti che hanno cartelle esattoriali riguardanti entrate erariali come l’Irpef e l’Iva, ma anche bollo auto scaduto e multe stradali non pagate possono sanare i propri debiti, pagando l’importo totale entro la fine del mese senza incorrere in sanzioni o interessi. Bisogna però sottolineare che per il pagamento del bollo auto scaduto o di multe stradali, la sanatoria riguarda solo gli interessi di mora. Non possono essere sanate inoltre quelle somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e i contributi richiesti dall’Inps o dall’Inail.

Per sapere con esattezza quali tributi possono essere sanati con la rottamazione, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto, chiedendo agli sportelli Equitalia del proprio comune di residenza il cosiddetto “estratto di ruolo”.
Una volta verificato che la cartella esattoriale pendente può essere sanata, il soggetto dovrà pagare il debito residuo, al netto degli interessi non dovuti, insieme all’aggio di riscossione (una voce presente nella cartella che equivale al “compenso” di Equitalia), insieme alle spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento può essere effettuato in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, insieme ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Spetterà poi alla stessa società di riscossione inviare, entro il 30 giugno prossimo, tramite posta ordinaria, una comunicazione sull’avvenuta estinzione del debito.

 

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