Un anno di proroga per la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, l’ecobonus, nella misura più alta al 65 e in quella più bassa al 50%. Questo quanto emerge dalla lettura del Documento programmatico di Bilancio del 2019, che anticipa i contenuti del disegno di legge di Bilancio per la parte che riguarda gli sconti fiscali per la casa.
Ecobonus 65% per tutto il 2019
Ricordiamo che l’ecobonus è una detrazione dall’Irpef concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per la maggior parte di questi interventi la legge di bilancio 2018 ha prorogato la detrazione, nella misura del 65%, al 31 dicembre 2018, per altri l’ha ridotta al 50%. Così la detrazione al 65% si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 – ora al 2019 considerando la proroga – in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- generatori d’aria calda a condensazione.
Ecobonus al 65% anche per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Quando si abbassa ecobonus al 50%
L’ecobonus si abbassa al 50% invece per le spese sostenute dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018 – ora al 31 dicembre 2019 considerando la proroga – in caso di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.