Ecobonus 2018: l’agevolazione fiscale per lavori di risparmio energetico

Tutto quello che c'è da sapere sull'ecobonus 2018, tra conferme e novità introdotte dalla legge di bilancio.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 03/02/2018 Aggiornato il 03/02/2018
ecobonus

Ecobonus 2018: per chi intende eseguire lavori sul proprio immobile tesi al risparmio energetico potrà contare fino al 31 dicembre 2018 della detrazione più alta al 65%. Questo grazie alla proroga prevista dalla legge di bilancio, l’ex finanziaria che però ha anche modificato lecobonus introducendo alcune novità. Vediamo da vicino di cosa si tratta.

Ecobonus 2018

 Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% o al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

In particolare la detrazione al 65% si applica per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • generatori d’aria calda a condensazione.

E’ stato, inoltre, introdotta l’agevolazione per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

L’ecobonus si abbassa al 50% invece per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 in caso di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Ecobonus 2018: regole e adempimenti

Per ottenere la detrazione rimangono invariate le stesse regole previste per gli anni precedenti. Così il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e nel modello di versamento vanno indicati:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Come documentazione è necessaria  l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.

Tra gli adempimenti richiesti occorre trasmettere all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito http://www.acs.enea.it. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.

Non vanno inviate invece l’asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia.

Sismabonus

Tra le novità è prevista una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85% in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

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